Pagamenti in contanti e vincoli di legge: come funziona

Sono numerose, e non sempre di immediata comprensione, le indicazioni relative alla circolazione del denaro contante e al rapporto con le operazioni frazionate. Cerchiamo allora di introdurre qualche utile chiarimento in questa complessa disciplina, scoprendo come evitare di incappare in sanzioni amministrative piuttosto pesanti.
Limite all’utilizzo del contante
Iniziamo con il ricordare come, dopo vari tentativi e ulteriori deprezzamenti, il limite all’utilizzo del contante sia attualmente fissato in 1.000 euro. Ne consegue che possiamo effettuare e ricevere pagamenti in contante fino a 999,99 euro senza violare alcuna norma. Sopra tale soglia, invece, si entra in un’area di allerta, determinata dalla volontà del legislatore di comprimere i rischi di evasione fiscale.
Inducendo un limite relativamente basso (in realtà, c’è chi vorrebbe un tetto alla circolazione del contante ancora inferiore a quello attuale), il legislatore vuole infatti cercare di favorire l’utilizzo di strumenti “transazionali” di facile monitoraggio. In altri termini, si vuol cercare di indurre un passaggio dall’utilizzo del contante quale principale strumento di regolamento di acquisti di prodotti o di servizi, a strumenti come i bonifici, i bancomat e le carte di credito, i cui movimenti possono essere più facilmente “osservati” e tracciati.
Prelievi dal conto bancario
L’indicazione di cui sopra ha spesso contribuito a creare molta confusione nei nostri rapporti con le banche, fino ad arrivare a generare delle evidenti incomprensioni con l’istituto di credito nel quale abbiamo il conto corrente. In questa occasione vogliamo ricordare come il limite di circolazione del denaro contante non si applica al prelievo dai nostri conti: in altri termini, la banca non può rifiutarsi di farci effettuare un prelevamento di denaro contante superiore alla soglia dei 1.000 euro.
Se pertanto abbiamo la necessità di prelevare 5.000 euro in contanti, perché magari vogliamo fare 10 donazioni da 500 euro ciascuna, la cassa della nostra banca non potrà impedirci l’effettuazione dell’operazione. Ne deriva che è errato l’atteggiamento di quell’istituto di credito che si oppone a una simile transazione.
La segnalazione di operazioni sospette
Ad ogni modo, attenzione a non confondere l’impossibilità – da parte della banca – nel farci compiere l’operazione, all’indifferenza dell’istituto di credito nei confronti del nostro comportamento.
Di fatti, se le banche o le poste ritengono che l’operatività sul nostro conto corrente sia anomala, gli intermediari potranno effettuare una segnalazione di operazione sospetta all’Uif istituito presso la Banca d’Italia, richiamando così l’attenzione dell’unità sulle nostre operazioni.
Ricordiamoci che il “sospetto” è a giudizio discrezionale dell’istituto di credito: giusto per fare qualche esempio, pensiamo al caso in cui la nostra banca ci conosca da tempo come lavoratori dipendenti, ma inizi improvvisamente a vedere transitare sul nostro conto corrente degli ingenti bonifici dall’estero, cui poi fanno seguito continui prelevamenti di denaro contante.
Operazioni frazionate
A questo punto è fondamentale un ultimo chiarimento su un tema non certo troppo chiaro: quello delle operazioni frazionate.
Contrariamente a quanto si possa superficialmente ritenere, infatti, il limite del tetto alla circolazione del contante opera anche per frazionamenti dell’importo in più operazioni. Anche in questo caso, un esempio potrà chiarirci meglio l’intuizione del legislatore. Immaginiamo di essere una persona interessata a pagare un prodotto o un servizio in denaro contante per 1.200 euro, ma voler nel contempo aggirare il divieto del tetto di 1.000 euro per i pagamenti: l’alternativa potrebbe essere facilmente rappresentata dall’effettuazione di due pagamenti da 600 euro, o tre pagamenti da 400 euro.
Ebbene, tale tentativo di aggirare la norma cadrà nel vuoto: il legislatore ha, infatti, previsto che l’applicazione della sanzione amministrativa (dall’1% al 40% della somma trasferita) possa riguardare anche le operazioni frazionate, poste in essere proprio per eludere la norma. Per quanto ovvio, questa norma non si applica invece per le vendite a rate.