Scatta il conto alla rovescia, le fatture si pagano entro 60 giorni
Il conto alla rovescia è ormai scattato. L’anno nuovo è alle porte e con esso anche l’introduzione di un grande cambiamento nelle nostre abitudini.
Il 1° gennaio 2013 entreranno infatti in vigore le nuove regole sui pagamenti nei rapporti con la Pubblica amministrazione e tra privati. Se finora abbiamo dovuto sopportare lunghe attese prima di vedere pagate le nostre fatture, adesso si cambia marcia: i pagamenti dovranno essere al massimo entro 30 o 60 giorni, trascorsi i quali scattano automaticamente gli interessi di mora.
Pagamenti in tempi certi
Il nuovo termine ordinario di pagamento di una fattura viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del documento. Questa scadenza può essere estesa fino a 60 giorni soltanto con un accordo scritto tra le parti giustificato “dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”. Il termine allungato di 60 giorni diviene obbligatorio per le aziende sanitarie pubbliche.
Il termine di 30, oppure di 60 giorni, vale sia nei rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, sia in quelli tra privati.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione le parti non potranno mai scegliere un termine superiore ai 30 o ai 60 giorni.
Nei rapporti tra privati le parti possano accordarsi per superare il tetto dei 60 giorni soltanto se la scadenza più lunga viene espressamente fissata in forma scritta e se il termine prescelto non è gravemente iniquo, cioè ingiusto, per il creditore. Per esempio, il termine scelto non deve scostarsi dalle comuni regole commerciali e non deve contrastare con il principio di buona fede e correttezza
Gli interessi di mora
Se entro la scadenza contrattuale il debitore non paga la fattura, scattano immediatamente gli interessi di mora, senza che il fornitore debba inviare una richiesta scritta in cui chiede di saldare il debito.
Il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi moratori sarà superiore di 8 punti percentuali rispetto a quello base fissato dalla Banca centrale europea.
Così se il tasso base sarà dell’1,5%, il cliente che ci paga in ritardo dovrà versarci gli interessi di mora calcolati a un tasso del 9,5% (1,5%+8%).
Oltre al versamento degli interessi, se il nostro cliente salda in ritardo la fattura avremo diritto anche a un rimborso minimo di 40 euro come risarcimento per i costi sostenuti per farci pagare.
La legge prevede che anche le clausole contrattuali riguardanti il tasso di interesse e il risarcimento dei costi sostenuti siano nulle se gravemente inique per il creditore.