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Attrezzatura uso ufficio, la Cassazione vuole che sia fissa

Agenzia delle Entrate 4 Aprile 2013

Novità molto importanti per chi intende acquistare e utilizzare un’automobile per uso ufficio. L’uso di un veicolo per  lavoro con le relative agevolazioni fiscali, per tutti i lavoratori autonomi, dovrà  d’ora in poi sottostare a delle precise regole stabilite da una sentenza della Cassazione.

 

Il caso del geometra

Tutto nasce dal caso pratico di un professionista, un geometra, che aveva ricevuto alcuni avvisi di accertamento con i quali il Fisco aveva messo in discussione per gli anni 2002-2003 la deduzione dei costi di manutenzione e la detrazione dell’Iva sull’acquisto dell’automobile. La vettura era stata omologata come uso ufficio, con un kit di accessori da utilizzare per scopi lavorativi, removibile. Proprio quest’ultima caratteristica aveva indotto l’amministrazione fiscale a ritenere che ci fossero gli estremi per non considerare il mezzo a uso ufficio. Infatti, la vettura non aveva subìto la necessaria trasformazione permanente con l’attrezzatura occorrente per la destinazione speciale “ad uso ufficio”. Di conseguenza nessuna agevolazione poteva essere riconosciuta al contribuente con riferimento alla deduzione delle quote di ammortamento nonché ai fini della detrazione dell’Iva relativa all’acquisto dell’auto.

 

Cosa dice il codice della strada

Eppure, il professionista aveva sostenuto, in contrapposizione all’Agenzia delle Entrate, che la vettura era stata appunto omologata dalla Motorizzazione civile come auto uso ufficio. Nel caso specifico è bene ricordare che, secondo il codice della strada, sono considerati mezzi a uso ufficio “i veicoli caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”. Insomma, come si evince chiaramente dalla norma, la parola “permanentemente” specifica che l’attrezzatura che qualifica a uso ufficio una vettura non può certo essere removibile. Eppure il professionista ha provato a farsi scudo con l’avvenuta omologazione, portando la vicenda dapprima davanti alla Commissione tributaria e infine davanti alla Cassazione.

 

Davanti alla Corte suprema vince il Fisco

Proprio qualche giorno fa è arrivata la decisione finale. Con la sentenza n. 7896 la Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate. I giudici della Suprema corte hanno stabilito che, indipendentemente da quella che può essere stata l’omologazione ricevuta dalla motorizzazione civile, il codice della strada in questo senso parla in maniera molto chiara. Per poter essere adibita a uso ufficio, una vettura deve presentare in maniera fissa, quindi permanente, gli accessori utilizzati a scopo lavorativo. Nel caso specifico il geometra avendo installato un kit removibile, non aveva diritto al rimborso delle spese di mantenimento del mezzo e tantomeno al rimborso dell’Iva pagata per l’acquisto. Una vicenda che ovviamente servirà da lezione ai tanti lavoratori autonomi che ogni giorno utilizzano l’auto per uso ufficio. Per evitare contestazioni del Fisco è bene ricordare che gli accessori utilizzati per lavoro devono rimanere fissi nell’auto. Si eviteranno così inutili beghe fiscali, con tanto di processi e di rimborsi.

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