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Cosa fare se non abbiamo comunicato l’adesione al regime

Agenzia delle Entrate 22 Aprile 2013

Che cosa fare se nella dichiarazione di inizio attività una partita Iva dimentica di specificare che intende aderire al regime dei minimi? Una dimenticanza che potrebbe essere frutto di una svista o magari di un’omissione dovuta al fatto di avere al momento ancora le idee poco chiare sul regime fiscale a cui vuole aderire. Ebbene, in questo caso, per chi volesse riacchiappare per i capelli l’opportunità di aderire al regime di vantaggio dei minimi, nulla è ancora perso. Ecco perché.

 

Quello che stabilisce l’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n.7 del 28 gennaio 2008, dopo la quale nessun altro provvedimento è stato ufficializzato, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito una serie di regole precise da seguire in caso di mancata segnalazione nel quadro B del modello AA9/11 di adesione al regime dei minimi. Il lavoratore autonomo ha 30 giorni di tempo per recarsi di persona al più vicino ufficio di competenza e correggere l’errore, o meglio, rimediare alla mancata segnalazione del regime fiscale. Se non dovesse farlo nei tempi stabiliti, potrà incorrere in una multa da 516 a 2.065 euro, che diventano un quinto del minimo, ossia circa 103 euro, nel caso il lavoratore autonomo provveda a mettersi in regola entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito a regolarizzare la propria posizione. La stessa circolare stabilisce una cosa fondamentale importanza, e cioè che “ai fini della determinazione del regime applicabile varrà il principio del comportamento concludente”. Detto in altre parole, questo significa che sarà preso in considerazione, indipendentemente da quanto scritto nell’atto di inizio attività, il modo in cui il lavoratore si è comportato. Quindi se, pur non avendo segnalato il regime dei minimi, per esempio, non indicherà l’Iva in fattura e non la scaricherà quando farà degli acquisti, sarà questo a determinare il regime fiscale preso in considerazione.

 

Resta l’errore amministrativo

Chiarito dunque che quello che conta è il modo in cui ci si comporta, resta il fatto che di fronte alla mancata segnalazione si rischia sempre la multa sopra citata. Come comportarsi allora per ovviare? Qui le cose sono meno chiare. Secondo quanto previsto dalla circolare sopra menzionata, il lavoratore autonomo che dimentica di barrare il quadro B del modello AA9/11 deve recarsi di persona presso l’Agenzia delle Entrate a sistemare la faccenda. Alcuni lavoratori autonomi però fanno sapere di aver risolto la questione anche per via telematica, segnalando il regime fiscale dei minimi come opzione e facendo partire il tutto in maniera retroattiva alla data di inizio attività. Questa procedura decisamente più rapida e meno dispendiosa, in termini di tempo e denaro, si deve solo alla semplice compiacenza di qualche operatore degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate. Se infatti proviamo a chiamare il call center dell’Agenzia stessa, ci diranno comunque di andare lì di persona.

 

Un chiarimento utile e necessario

A questo punto per sgombrare il campo da ogni dubbio, sarebbe forse utile che l’Agenzia delle Entrate intervenisse sulla questione chiarendo in maniera definitiva se sia possibile o meno rimediare alla mancata segnalazione del regime fiscale per via telematica. Visto che a qualcuno pare sia stata concessa questa opportunità, sarebbe il caso di evitare discriminazioni. Inoltre per facilitarci la vita sarebbe opportuno che il Fisco decidesse non solo una regola valida per tutti, ma optasse per quella che prevede la comunicazione online. Sarebbe l’ennesima occasione per dimostrare che il nostro Fisco predilige le nuove tecnologie e soprattutto agevola le partita Iva, che non dovranno perdere una giornata di lavoro solo per segnare una X in un riquadro.

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