Responsabilità professionale: una polizza per tutelare i professionisti

A distanza di quasi tre anni dalla Riforma delle Professioni, che ha stabilito l’obbligo per i professionisti di stipulare una assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale, oggi non resta che l’incombenza di valutare e scegliere la proposta che meglio si adatta alle esigenze del singolo e della categoria.
La sottoscrizione obbligatoria, entrata in vigore il 15 agosto 2013 e prevista dal DL 138/2011, pone al centro una polizza in grado di coprire eventuali danni arrecati a terzi nell’esercizio della propria attività.
L’assicurazione professionale, a fronte del pagamento di un premio assicurativo annuale, difende il patrimonio del professionista dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi, danneggiati dall’operato per errori, disattenzione, distrazione o dimenticanza.
Le compagnie assicurative offrono una vasta gamma di proposte studiate appositamente per medici e personale sanitario, avvocati, progettisti e geometri, architetti e ingegneri, commercialisti e consulenti del lavoro, con soluzioni personalizzate, flessibili e adattabili al livello di esperienza maturata dal professionista nell’arco del percorso lavorativo.
Cercare la polizza giusta
La ricerca della polizza è facilitata dalla presenza dei comparatori on line, che consentono in un clic di confrontare le offerte più convenienti con un occhio di riguardo all’adeguatezza delle condizioni. In aiuto arrivano siti quali segugio.it, facile.it, MIOAssicuratore.it, che permettono di inserire i dati una sola volta e ottenere decine di preventivi.
MIOAssicuratore, ad esempio, per ogni categoria professionale propone la polizza più conveniente offerta dal mercato delle compagnie assicurative italiane e inglesi, il tutto corredato da una serie di consigli.
Polizza obbligatoria
La polizza é obbligatoria per tutti i professionisti iscritti ad un albo, anche se esistono ancora situazioni molto controverse vedi ad esempio quella relativa alla categoria degli avvocati.
La polizza é obbligatoria per tutti i professionisti iscritti ad un albo.
Con l’entrata in vigore del provvedimento molti avvocati hanno provveduto a stipulare una polizza anche se, ad oggi, non è ancora affatto chiaro se la norma estenda l’obbligo anche a loro.
Certa invece è l’esclusione dall’obbligo dei giornalisti, anche se appartenenti regolarmente ad un albo.
I giornalisti non hanno l’obbligo della polizza anche se sono iscritti a un albo.
L’Ordine Nazionale dei Giornalisti ha comunque deciso di sottoporre agli iscritti polizze facoltative studiate ad hoc per le esigenze di questa particolare categoria di lavoratori. Si tratta però di soluzioni assolutamente facoltative.
L’obbligo di assicurazione professionale per gli ingegneri scatta solo per gli iscritti che esercitano effettivamente la professione. Per chi invece risulta iscritto all’albo ma è dipendente della pubblica amministrazione, oppure di aziende private e non firma progetti, la sottoscrizione di una polizza non è obbligatoria.
A darne conferma è il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che in un parere evidenzia i dettagli di merito.
L’obbligo di assicurazione professionale per gli ingegneri scatta solo per gli iscritti che esercitano effettivamente la professione.
Per alcune categorie quali medici, farmacisti e veterinari l’entrata in vigore del termine di sottoscrizione era stato prorogato di un anno ma, dall’agosto del 2014, anche per loro è scattato l’obbligo.
Se non c’è l’albo
L’obbligatorietà è estesa anche a quei professionisti che non dispongono di un albo, ma intendono iscriversi ad un’associazione di categoria che, per l’accesso, richiede la sottoscrizione di una polizza come requisito base.
Trattandosi di un obbligo di legge la mancata sottoscrizione dell’assicurazione fa correre al professionista il serio rischio di ricevere sanzioni, applicate direttamente dall’ordine professionale al quale risultano iscritti. Nei casi più gravi la mancata sottoscrizione può portare anche alla radiazione dall’albo stesso.
Le polizze Rc professionali sono retroattive, e se ne consiglia l’opzione postuma.