La Ri.ba passo per passo
A differenza del factoring, che riguarda l’incasso dei crediti di una determinata categoria o periodo, la Ri.Ba. può essere attivata anche per la riscossione di un solo credito. Tuttavia se incasso tutti i crediti della mia attività con questo sistema, in pratica una copia di tutte le fatture emesse (di solito in elettronico) va direttamente alla banca nel momento in cui le emetto. Un’altra copia va al debitore con la dicitura “segue Ri.Ba.”, in maniera che lui sappia di dover effettuare il pagamento alla banca e non direttamente a me.
Passaggi
L’operazione di solito ha comunque una forma “sintetica” che consente al creditore di non inviare copia della fattura al debitore. Funziona così:
- il creditore compila la ricevuta bancaria contestualmente alla fattura e la consegna alla sua banca;
- la banca invia il documento alla banca del debitore, apponendo al documento una girata “valuta per l’incasso”, come se si trattasse di una cambiale;
- la banca del debitore invia al debitore stesso un avviso di pagamento (normalmente una copia della ricevuta con la girata);
- il debitore, ricevuto l’avviso, si presenta agli sportelli della banca entro la scadenza stabilita, effettua il pagamento e ritira la ricevuta bancaria che, essendo già firmata dal creditore, funziona come documento di quietanza;
- la banca che ha riscosso l’importo comunica all’altra banca l’avvenuta riscossione e procede poi a trasmettere le somme a chi di competenza (la banca del creditore o il creditore stesso, se non ha ricevuto anticipi).
Autorizzazione al Rid
Il rapporto può anche essere invertito: il debitore stesso può incaricare la banca di pagare sempre le fatture che arrivano da un determinato fornitore. Questa autorizzazione continuativa al pagamento prende il nome di Rid (Rapporti interbancari diretti).
In questo caso il titolare del conto corrente dà l’autorizzazione alla propria banca (domiciliataria) di accettare gli ordini di addebito provenienti da un soggetto specifico. L’esempio più tipico è l’autorizzazione a pagare le bollette della luce, del gas, del telefono, dell’acqua e addebitare i costi in conto corrente: ovviamente la banca deve provvedere ad avvertire la società che eroga il servizio (o la sua banca) che il mandato è stato dato e che deve ricevere le fatture (bollette) da pagare.
Garanzia a fronte di un credito
Sotto il profilo legale la Ri.Ba. può essere definita come un documento probatorio del credito che permette al creditore di ottenere il pagamento del credito stesso o una concessione di credito da parte della banca. Questa concessione dipende dalla valutazione effettuata dalla banca rispetto alla probabilità che il credito concesso venga effettivamente rimborsato attraverso il pagamento della Ri.Ba. stessa. In questo senso, come vedremo più in esteso parlando dello sconto fatture, può essere considerata una forma di garanzia che la banca assume a fronte di un credito (anticipo o fido) fatto a un’azienda o a un professionista o autonomo.
Sostituisce la cambiale tratta
La ricevuta bancaria è un documento che contiene la menzione di un credito, con indicazione della data del pagamento, consegnato alla banca dal creditore affinché la banca provveda alla riscossione. Non costituisce una cessione del credito perché la titolarità dei diritti di credito rimane in capo al creditore originario.
L’obiettivo della Ri.Ba è agevolare i pagamenti a mezzo banca sostituendo la “cambiale tratta”, che era lo strumento commerciale precedentemente usato per questo scopo. La cambiale tratta, che veniva emessa dal creditore, presentava due tipi di problemi: il primo era che, come tutte le cambiali, aveva un costo elevato, ovvero quello dei fissati bollati su cui andava iscritta. Il secondo problema era rappresentato dal fatto che la cambiale tratta non era valida senza la firma di accettazione del debitore: dunque o il creditore faceva firmare preventivamente il documento al debitore, o in realtà aveva in mano una carta senza valore. Questo secondo problema non è stato superato con le Ri.Ba., che possono comunque essere “rifiutate” dal debitore.