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L’assegno perduto, come correre ai ripari e limitare i danni

Banche 14 Febbraio 2013 Roberto Rais

L’assegno bancario è uno strumento di pagamento che ci permette di utilizzare il denaro presente sul nostro conto corrente, in favore di una persona indicata nello stesso titolo di credito. Ma cosa accade se riceviamo o consegniamo un assegno, e questo viene perso o rubato? Ecco la procedura da seguire per limitare i danni. Prima di tutto però teniamo bene a mente una regola fondamentale: facciamoci sempre una fotocopia degli assegni che ci vengono consegnati e segnamoci sempre tutti i dati degli assegni che emettiamo.

 

Cosa fare se perdiamo un assegno

1)      Avvisare la banca

La prima cosa che dobbiamo fare è certamente quella di avvisare la banca. L’istituto di credito, pur non potendo bloccare il pagamento dell’assegno sulla base di una semplice telefonata o altra comunicazione verbale, potrà comunque prestare la massima attenzione nell’identificare la persona che, eventualmente, si recherà ai suoi sportelli per l’incasso della somma. Ad ogni modo, ricordiamo che la banca non può rifiutarsi di pagare l’assegno presentato per l’incasso, se prima le consegniamo una formale richiesta di blocco, accompagnata dalla denuncia di smarrimento.

 

2)      Denunciare lo smarrimento all’autorità di Pubblica Sicurezza

Subito dopo aver avvisato la banca, dobbiamo recarci il prima possibile presso i Carabinieri o la Polizia, e denunciare lo smarrimento dell’assegno. In questa sede dovremo comunicare il numero dell’assegno, la data e il luogo di smarrimento o sottrazione e, ancora, le circostanze di perdita del titolo (es. ci hanno rubato il portafoglio).

 

3)      Portare una copia della denuncia alla banca

Con in mano una copia della denuncia, possiamo quindi recarci presso la banca nella quale abbiamo il conto e procedere alla richiesta di un definitivo blocco del pagamento dell’assegno smarrito.

 

 

Cosa è l’ammortamento dell’assegno?

A questo punto possiamo ricorrere a una particolare procedura chiamata “ammortamento” e utile se abbiamo perso un assegno e vogliamo annullare qualsiasi sua validità mediante un decreto del Tribunale che autorizza la banca al pagamento della somma anche in assenza dell’assegno smarrito.

 

Attenzione, però: la procedura è richiedibile solo per gli assegni emessi senza la clausola “non trasferibile”. Di conseguenza, considerati gli attuali limiti di circolazione del denaro, questa procedura ha perso buona parte della sua utilità. In ogni caso, la richiesta di accesso alla procedura di ammortamento deve essere effettuata al Presidente del Tribunale del luogo dove il titolo è pagabile attraverso una modulistica disponibile nello stesso Tribunale o presso le banche.

 

L’ammortamento nella Legge sull’assegno

A spiegarci cosa accade nell’ammortamento è la legge bancaria, all’art. 69, che ci ricorda come “in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’assegno bancario, se ne può fare denuncia al trattario (cioè, alla banca) e chiedere l’ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l’assegno bancario è pagabile o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio. Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell’assegno bancario”.

 

È lo stesso articolo che ci spiega cosa accade dopo la nostra denuncia: “Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell’assegno bancario, ne pronuncia l’ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore (cioè chi ha l’assegno in mano). Il decreto deve essere, a cura del ricorrente (chi ha smarrito l’assegno), notificato al traente (chi lo ha emesso) e al trattario (la banca) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Malgrado la denuncia, il pagamento dell’assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario”.

 

Ma cosa accade se nei 15 giorni sopra ricordati nessuna persona si presenta a incassare l’assegno? La risposta ci è data ancora una volta dall’art. 72 della legge bancaria, che segnala come, “trascorso il termine indicato nell’art. 69 senza opposizione, o rigettata l’opposizione con sentenza definitiva, l’assegno bancario smarrito non ha più alcuna efficacia. Colui che ottiene l’ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l’opposizione, esigere il pagamento”.

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