Protesto di assegno bancario: la lunga strada per cancellarlo

La prima cosa che dobbiamo chiarire è che, contrariamente alle cambiali, il protesto non si può “cancellare” con il semplice pagamento di quanto dovuto. In altri termini, il pagamento tardivo (cioè, avvenuto oltre i termini ordinari) non sana la segnalazione di cattivo pagatore nel Registro dei Protesti.
Per cancellare il protesto di un assegno dobbiamo invece ottenere la riabilitazione dal Tribunale della provincia di propria residenza, che dovrà rilasciare un decreto di riabilitazione, che andremo a presentare infine all’ufficio dei protesti della provincia nella quale è stato pubblicato il protesto. Solo a questo punto avrà luogo la definitiva cancellazione.
Decreto di riabilitazione del Tribunale
Il più importante documento utile per poter richiedere la cancellazione dei nostri dati dal Registro dei Protesti è anche quello più complesso da ottenere: il decreto di riabilitazione del Tribunale. Procediamo per gradi, e vediamo in che modo entrarne in possesso senza particolari preoccupazioni:
1) Per prima cosa, il decreto è richiedibile solamente se è trascorso almeno un anno dall’ultimo protesto, e se abbiamo adempiuto alle obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. In altri termini, non possiamo ottenere un decreto di riabilitazione a breve distanza da uno precedente, e non possiamo naturalmente ottenerlo se non abbiamo pagato interamente il nostro debito nei confronti della persona alla quale abbiamo dato l’assegno (scoperto).
2) Se non è trascorso meno di un anno dall’ultimo eventuale protesto, e abbiamo pagato i nostri debiti, possiamo rivolgere la nostra richiesta di riabilitazione al Tribunale con buone speranze di accoglimento. Teniamo presente che la richiesta può riguardare un protesto levato recentemente o un protesto levato in tempi più remoti, ma comunque non oltre i 5 anni.
3) La documentazione per richiedere la riabilitazione non è complicata, ma occorre fare un po’ di attenzione nella sua predisposizione. In particolare, dobbiamo presentare:
- Una richiesta indirizzata al presidente del Tribunale, nella quale si chiede la riabilitazione.
- La qualificazione del “ricorrente”, ovvero la chiara indicazione di tutti i nostri dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico.
- Fotocopia del nostro documento di identità.
- Originali dei titoli protestati.
- Atto di protesto (di norma, allegato all’assegno).
- Visura aggiornata dei protesti (richiedibile alla Camera di Commercio).
4) Teniamo presente che se il protesto è stato levato nei confronti di una società, la ricerca deve essere effettuata dal legale rappresentate della stessa.
5) Se invece visura aggiornata dei protesti risultano omonimie, ovvero dei protesti levati a carico di una persona che abbia il nostro stesso nome e cognome, dobbiamo anche produrre e allegare un certificato di residenza storico.
6) A questo punto, finalmente, il presidente del Tribunale esaminerà la nostra richiesta e, in caso di esito positivo, emetterà un decreto di riabilitazione. In caso di diniego della riabilitazione da parte del presidente del Tribunale, possiamo proporre ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dal diniego stesso.
7) Se abbiamo perso l’assegno protestato, dobbiamo produrre una fotocopia dell’assegno e la dichiarazione del beneficiario (cioè, la persona alla quale abbiamo dato l’assegno), con qualificazione e con firma autenticata, che attesti l’avvenuto pagamento.
Richiesta alla Camera di Commercio
Una volta ottenuto il decreto di riabilitazione del Tribunale, non ci resta che andare alla Camera di Commercio e consegnarlo insieme a:
- Richiesta di cancellazione del protesto, con la nostra firma, e con l’apposizione di una marca da bollo da 14,62 euro. Il modulo è facilmente ottenibile presso le singole Camere di Commercio ed è – generalmente – molto semplice: sarà infatti sufficiente inserire i nostri dati personali/societari, i termini di riferimento degli assegni protestati, e quelli del decreto di riabilitazione.
- Fotocopia di un nostro documento di riconoscimento.
- Versamento di una commissione per ogni assegno per il quale si domanda la cancellazione (di solito, 8 euro), oltre a un contributo variabile.
Considerato che non sempre è possibile in tempi rapidi una copia del decreto di riabilitazione del Tribunale, possiamo comunque richiedere la cancellazione del protesto presentando una sorta di autocertificazione, all’interno della quale bisognerà comunque indicare gli estremi dello stesso decreto.
Alla luce di quanto sopra, la Camera di Commercio pubblicherà nel Registro dei Protesti la notizia della nostra riabilitazione. La legge prevede in proposito dei tempi certi: la cancellazione avverrà infatti entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.