Roma, 5 dicembre 2025 – Le società partecipate e alcuni enti economici non rientrano tra le amministrazioni pubbliche coinvolte direttamente dalla riforma del PNRR, come spiegato questa mattina dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC). Il chiarimento arriva dopo settimane di dubbi e interpretazioni diverse sulle nuove regole di trasparenza e controllo introdotte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il governo italiano sta mettendo in pratica per adeguarsi alle direttive europee.
Il CNDCEC è chiaro: “non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche destinatarie della riforma del PNRR le società partecipate dagli enti pubblici e alcuni enti economici”, si legge nella nota ufficiale. Una precisazione che riguarda centinaia di realtà sparse in tutta Italia. Dalla Roma Capitale Holding alle società idriche come Acea, fino alle aziende di trasporto locale – tutte rimangono fuori, almeno per ora, salvo nuovi interventi normativi.
Il problema nasce da un punto chiave: la definizione giuridica di “amministrazione pubblica” ai fini della riforma PNRR. Come spiega Massimo Miani, presidente del CNDCEC fino allo scorso anno e ora consigliere, “l’elenco Istat delle PA usato per le statistiche non coincide con quello adottato dal decreto PNRR. Solo gli enti espressamente indicati devono rispettare le nuove regole”. Una distinzione che cambia parecchio il lavoro quotidiano degli uffici.
L’esclusione dal perimetro del PNRR – sottolineano i commercialisti – non significa che queste società siano fuori dai controlli o dagli obblighi di trasparenza imposti da altre leggi. “Molte società partecipate sono già soggette a rigidi controlli contabili, a norme sulla trasparenza amministrativa e a codici etici”, ricorda Laura Abeni, dirigente di un’azienda pubblica in Lombardia. Però la nuova normativa prevista dal Piano aveva creato, secondo molti amministratori, un ulteriore livello burocratico capace di rallentare il lavoro sul campo.
Non è la prima volta che il ruolo delle società pubbliche finisce sotto la lente. Solo pochi mesi fa, durante un’audizione parlamentare, l’Anac aveva chiesto regole più chiare sulla governance delle controllate, auspicando una maggiore coerenza tra leggi nazionali e vincoli europei. “Serve chiarezza per evitare interpretazioni confuse e incertezze nell’applicazione delle riforme”, aveva detto Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Per molti enti locali e amministrazioni questo chiarimento rappresenta un sollievo. A Milano, per esempio, alcuni dirigenti avevano manifestato dubbi sull’obbligo di adeguarsi ai nuovi criteri del PNRR entro fine anno: “Gestire questa transizione senza avere certezze giuridiche è complicato – ha ammesso Francesca Bassi, responsabile contabilità del Comune – solo quando sarà chiaro se siamo dentro o fuori potremo muoverci con sicurezza”.
Le regole del PNRR puntano soprattutto su digitalizzazione, semplificazione delle procedure e più controllo sui flussi finanziari. Obiettivi condivisi anche al di fuori delle amministrazioni strettamente pubbliche. Ma al momento l’applicazione obbligatoria riguarda solo chi è inserito nell’elenco ufficiale. Un elenco aggiornato periodicamente da Istat e dai ministeri competenti: la vera bussola per orientarsi nel groviglio delle riforme.
Da Via XX Settembre arrivano conferme: “L’applicazione delle riforme PNRR alle società partecipate è sotto costante monitoraggio. Eventuali aggiornamenti verranno valutati in base all’esperienza sul campo e ai rilievi europei”, spiega una fonte tecnica del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per ora resta valido quanto indicato dal CNDCEC.
Il dibattito è tutt’altro che chiuso. Diversi sindaci chiedono maggiore autonomia nell’interpretare le norme. Intanto a Bruxelles si attendono risultati concreti dalle riforme sia sulla trasparenza sia sull’efficienza gestionale. Nel frattempo, nelle sedi delle società partecipate si continua a lavorare: tra pratiche contabili e nuovi bandi, il chiarimento odierno permette almeno un respiro – almeno fino alla prossima circolare.
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