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Il regime delle nuove iniziative produttive

Contabilità IVA 9 Luglio 2012 Mario Nicoliello

Quando iniziamo per la prima volta un’attività imprenditoriale possiamo scegliere di seguire il regime contabile agevolato delle nuove iniziative produttive. Questo regime prevede il pagamento di un’imposta del 10% che sostituisce il versamento dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Inoltre, ci permette di godere di una semplificazione degli obblighi contabili e fiscali a nostro carico. Vediamo di capire insieme di cosa si tratta.

 

A CHI SI APPLICA

Per poter scegliere il regime delle nuove iniziative produttive, dobbiamo rispettare alcune condizioni.

In particolare:

  • non dobbiamo aver svolto negli ultimi tre anni nessuna attività di lavoro autonomo
  • l’attività da effettuare non deve essere la prosecuzione di altra attività che abbiamo precedentemente svolto come lavoratori autonomi o dipendenti, escluso il tirocinio obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni
  • i nostri compensi annui (al netto di Iva) devono essere inferiori a 30.987,41 euro se prestiamo servizi, o a 61.974,83 euro se svolgiamo attività industriale o commerciale
  • dobbiamo rispettare gli obblighi previdenziali (Inps), assicurativi (Inail) e amministrativi (Camera di Commercio)

Rispetto ai requisiti previsti per il regime dei minimi (un altro regime contabile agevolato previsto dalla normativa), nel caso delle nuove iniziative produttive i limiti di fatturato sono più elevati e non sono previsti limiti per il personale.

 

DURATA DEL REGIME

Il regime per le nuove iniziative produttive dura tre anni. Possiamo perciò applicarlo nel primo anno in cui abbiamo iniziato l’attività e nei due successivi.

Anche in questo caso si riscontra una differenza rispetto al regime dei minimi, il quale può essere sfruttato per 5 anni.

La scelta del regime va fatta presentando la dichiarazione di inizio attività e ci vincola per almeno un anno. La scelta può essere revocata dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con lo stesso modulo che abbiamo usato per richiedere l’attribuzione della partita Iva (il modello AA9/11), ma barrando la voce “variazione dati”.

 

AGEVOLAZIONI CONTABILI E FISCALI

Dal punto di vista contabile, se scegliamo questo regime agevolato dobbiamo conservare in ordine cronologico le fatture e la documentazione emessa e ricevuta.

Non dobbiamo invece registrare i documenti sui registri, né tenere le scritture contabili.

Possiamo pertanto provvedere di persona alla nostra contabilità, avvalendoci se lo riteniamo opportuno dell’assistenza gratuita prestata dell’Agenzia delle Entrate (il tutoraggio on line) e utilizzando i programmi presenti sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

Dal punto di vista fiscale, sul nostro reddito (calcolato come differenza tra i compensi incassati e le spese pagate nell’anno) si applica una imposta del 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali.

Dal reddito non possiamo dedurre i contributi previdenziali.

Il reddito prodotto è soggetto anche all’Irap, secondo le norme ordinarie di applicazione (la percentuale è il 3,9%, ma le Regioni possono innalzarla al massimo fino al 4,9%).

 

Per quanto riguarda l’Iva, il saldo a debito (la differenza tra l’Iva che abbiamo incassato sulle vendite o sulle prestazioni e l’Iva che abbiamo pagato sugli acquisti) deve essere versato annualmente, anziché mensilmente come avviene nel regime ordinario, o trimestralmente in quello semplificato.

Dobbiamo perciò presentare la comunicazione annuale dei dati Iva e la relativa dichiarazione. Siamo invece esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici e dell’acconto annuale.

Annualmente dobbiamo presentare il modello Unico, nel quale dovremo inserire anche i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nel caso in cui siano previsti.

Sui nostri compensi non si applica la ritenuta d’acconto. Ciò significa che un’azienda che ci paga per una collaborazione ricevuta non deve trattenerci alcun importo.

Se scegliamo questo regime dobbiamo pertanto indicare in fattura la seguente dicitura: “Compensi non assoggettati a ritenuta ex articolo 13, Legge 388/2000”.

 

Esempio
Prendiamo il caso del professionista Neri che sceglie di seguire il regime delle nuove iniziative produttive. In data 10 maggio Neri emette una fattura per una consulenza alla società Gialli Srl, per un importo pari a 1.000 + Iva 21%.
La parte descrittiva della fattura sarà così composta.
Compenso per prestazione servizio:                                  1.000
rivalsa contributi previdenziali (4% sui compensi):                    40
Totale imponibile:                                                  1.040
Iva 21%                                                               218,40
Totale fattura:                                                     1.258,40 Compensi non assoggettati a ritenuta ex articolo 13, Legge 388/2000

 

CESSAZIONE DEL REGIME

 

Il regime agevolato cessa di avere efficacia:

  • trascorsi i tre anni di durata massima
  • in caso di revoca da parte nostra
  • in caso di superamento dei compensi massimi

 

In questo ultima caso, dobbiamo distinguere due aspetti:

–      se i nostri compensi superano di oltre il 50% i limiti (sono superiori a 46.481,12 euro per attività di servizi, o a 92.962,25 euro per altre attività), il regime agevolato cessa nello stesso anno in cui si verifica il superamento;

–      se i nostri compensi superano i limiti in misura inferiore o pari al 50%, il regime agevolato cessa l’anno successivo a quello del superamento.

 

Esempi
Caso A) Un professionista in regime agevolato fattura nel 2012 ricavi per 40.000 euro. Il professionista rimane nel regime agevolato fino alla fine del 2012. Nel 2013 passerà al regime ordinario.
Caso B) Un professionista in regime agevolato fattura nel 2012 ricavi per 50.000 euro. Il professionista abbandona il regime agevolato già nel 2012.

 

 

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