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Minimi, ecco i costi che possiamo scaricare

Costi deducibili 20 Marzo 2013 Mario Nicoliello

La classica domanda che noi titolari di partita iva ci poniamo è: quali sono i costi che possiamo scaricare? Il quesito diventa ancora più ricorrente se adottiamo il regime agevolato dei contribuenti minimi, il quale ha delle regole particolari. Vediamo allora di capirne di più.

 

Il principio di inerenza

“Dobbiamo partire dal presupposto – racconta la commercialista Antonella Freggiaro – che nel regime dei minimi le spese inerenti allo svolgimento dell’attività possono essere dedotte per intero”. Quindi se il costo riguarda il nostro lavoro possiamo certamente sottrarlo dai ricavi.

Entrando nello specifico dei singoli costi quotidiani, ci imbattiamo certamente nelle spese per l’auto e per la telefonia. “Queste spese – continua la commercialista – sono sempre considerate a uso promiscuo, e quindi sono deducibili per la metà, vale a dire al 50%. Bisogna inoltre considerare che per i minimi la quota di costo deducibile comprende anche l’Iva, poiché in questo regime agevolato non si può detrarre l’imposta pagata”.

Voltiamo pagina e passiamo ai costi di manutenzione, ma anche a quelli di vitto e alloggio e agli omaggi. “Le spese di manutenzione e quelle di vitto e alloggio – spiega Antonella Freggiaro – sono per i contribuenti minimi interamente deducibili nell’anno di pagamento, ma le spese devono comunque essere strettamente inerenti l’attività svolta in base a criteri oggettivi dimostrabili in sede di eventuali controlli. Anche gli omaggi sono deducibili per l’intero importo, sempre che siano spese inerenti”.

 

Le spese di rappresentanza

Un capitolo a parte meritano le spese di rappresentanza, vale a dire quelle che sosteniamo per ingraziarci i nostri clienti. “Le spese di rappresentanza sono invece deducibili nei limiti del plafond di congruità previsto dal Decreto Ministeriale del 19/11/2008 (circolare 34/2009). Sono quindi deducibili nei limiti dell’1,3% dei ricavi, anche se comunque non sono soggette alla percentuale di deducibilità del 75% prevista per le spese di vitto e alloggio dei contribuenti ordinari”.

 

Le rimanenze in magazzino

Quando accediamo al regime dei minimi deduciamo i costi soltanto quando li abbiamo pagati, pertanto non hanno valore le merci che abbiamo in magazzino. “Le rimanenze dei beni acquisiti durante il regime dei minimi sono irrilevanti in quanto il costo sostenuto per l’acquisto delle merci deve essere comunque dedotto dal reddito dell’anno in cui avviene il relativo pagamento. Invece, le rimanenze finali dell’anno che precede quello d’ingresso nel regime dei minimi vanno dedotte dal reddito prodotto nel primo anno di applicazione del regime fino a concorrenza dei ricavi incassati, mentre l’eventuale eccedenza va dedotta negli anni successivi”.

 

I contributi previdenziali

Infine, non ci dimentichiamo che possiamo sottrarre dai ricavi anche i contributi previdenziali pagati all’Inps o alla nostra cassa di previdenza specifica. “Direttamente dal reddito d’impresa o professionale – conclude la Freggiaro – si deducono i contributi previdenziali compresi quelli pagati dal titolare dell’impresa familiare per conto dei propri collaboratori. L’eventuale eccedenza dei contributi pagati rispetto al reddito d’impresa o professionale è deducibile dal reddito complessivo”.

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