Esterometro 2019, tutto quello che c’è da sapere

Esterometro, scopri come essere in regola con le fatture da e per l’estero.
Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, dal primo gennaio 2019, si è reso necessario un nuovo obbligo che rispondesse all’esigenza di monitorare le “fatture estere”, vale a dire tutti i dati delle operazioni effettuate e ricevute con soggetto non stabili nel territorio dello Stato.
È noto come Esterometro, o spesometro estero, e consiste in un documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero.
Grazie ai diversi interventi dell’Agenzia delle Entrate, possiamo delineare in modo chiaro e definitivo il funzionamento, dell’Esterometro, i soggetti compresi nell’obbligo e i dati che bisogna comunicare.
Per quanto riguarda i soggetti obbligati, parliamo in pratica di tutti i soggetti con partita IVA residenti o stabiliti in Italia, e che quindi esercitano un’attività di cessione di beni e servizi nel territorio dello Stato. Di conseguenza, sono esonerati coloro che non sono tenuti all’obbligo di fatturazione elettronica. Quindi:
1. i contribuenti che applicano regime forfettario o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
2. I produttori agricoli in regime di esonero.
3. Associazioni sportive dilettantistiche che operano sotto il regime 389/1991 e che hanno conseguito un volume di affari non superiore a € 65.000
Come già affermato, l’obbligo riguarda ogni operazione tra e da residenti e soggetti non stabiliti in Italia. Sono quindi escluse le operazioni per le quali siano state emesse bolletta doganale o ricevute fatture elettroniche mediante il sistema di Interscambio (Sdi).
La stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che, trattandosi di operazioni con soggetti esteri, sia irrilevante che alcune delle operazioni soggette all’obbligo siano anche ricomprese nei modelli INSTRASTAT. Infatti, il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo modello Intra, non è comunque esonerato dalla comunicazione tramite Esterometro. Esiste una possibilità di esonero, ma solo nel caso il soggetto si avvalga della possibilità di trasmettere allo Sdi la fattura in formato elettronico, con un codice destinatario con sette “X”.
Si può escludere dalla comunicazione le cessioni all’esportazione, in quanto si tratta di dati già documentati dalla bolletta doganale.
Dunque, quali dati bisogna trasmettere nell’Esterometro?
Avvalendoci delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, il documento deve contenere:
- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento che prova l’operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata;
- l’imposta o, nel caso in cui l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
L’Esterometro presenta delle scadenze da rispettare. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la trasmissione dei dati deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione (la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA) del documento comprovante l’operazione.
In caso di omessa o errata comunicazione, l’Esterometro prevede delle sanzioni ai sensi dell’art. 11 co. 2-quater del D.Lgs n. 471/1997.
Tale sanzione è pari a:
€ 1 per ogni fattura non comunicata entro la scadenza ma comunicata entro 15 giorni dalla scadenza, per un massimo di € 500 per trimestre;
€ 2 per ogni fattura non comunicata o errata, per un massimo di € 1.000 per trimestre;