La fattura “differita”: ecco le novità del 2013
Da gennaio 2013, con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di fatturazione, possiamo emettere la fattura differita (vale a dire compilata entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’operazione) anche se prestiamo un servizio.
Questo aspetto rappresenta una variazione al principio generale secondo il quale la fattura va emessa quando si effettua l’operazione e non successivamente.
La vendita di un bene
In passato, la possibilità di emettere la fattura differita era consentita soltanto per la vendita di beni, a condizione però che contestualmente alla consegna fosse emesso il documento di trasporto (ossia la bolla che accompagna la merce in viaggio) o altri documenti capaci di individuare i soggetti della compravendita.
La prestazione di un servizio
Dal 2013 la fattura differita è ammessa anche per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente, a condizione che queste prestazioni siano “individuabili attraverso idonea documentazione” (per esempio una nota scritta alla fine del lavoro).
La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dei servizi e contiene tutte le prestazioni effettuate al cliente nel mese solare precedente.
La registrazione
La registrazione in contabilità va effettuata nello stesso giorno di emissione della fattura, ma l’Iva deve essere liquidata nel mese di effettuazione delle operazioni.
Quindi, per esempio, per i servizi effettuati a gennaio la fattura differita potrà essere emessa entro il 15 febbraio, ma l’Iva si dovrà liquidare a gennaio e versare entro il 16 febbraio.
Pertanto, alla fine dei conti, ci converrebbe emettere le fatture entro la fine del mese in cui effettuiamo le prestazioni, così da evitare complicazioni contabili. Per questa scelta comunque vale sempre la pena di consultarci prima col commercialista per capire nel nostro caso cosa cambia.