Aiuti alle piccole imprese, cos’è la modalità “de minimis”
Spesso, quando leggiamo un bando collegato a fondi statali e regionali dedicati a professionisti e imprenditori, scopriamo che il fondo opera in regime “de minimis”. Qualsiasi agevolazione a ditte individuali e imprese deve prima essere approvata dalle istituzioni europee. Il regime “de minimis” o “di importo minore” è una modalità semplificata usata dalla Commissione Europea per autorizzare l’Italia (e tutti gli altri Paesi dell’Unione) a stanziare aiuti alle imprese.
Come funziona
Il presupposto del regime “de minimis” si basa sul fatto che gli aiuti di stato, se inferiori a una cifra prestabilita, non influenzano pesantemente la concorrenza tra le imprese. A dettare le condizioni tali per cui un aiuto possa essere considerato inferiore alla soglia massima e quindi rispettoso della leale concorrenza tra le imprese è il Regolamento (CE) N. 1998/2006.
Cosa implica
Se lo stato membro rispetta i limiti previsti dal Regolamento può considerare gli aiuti da stanziare automaticamente approvati dall’UE. Non rientrano negli aiuti di importo minore i prestiti partecipativi e alcuni finanziamenti a medio-lungo termine, che hanno una durata compresa tra i 18 mesi e i 10 anni. Tutti gli altri finanziamenti possono essere considerati di tipo “de minimis”. Stato e regioni sono obbligati a scrivere chiaramente sul bando se si tratta di fondi che rientrano in questo regime semplificato o meno.