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Sconto fatture, sai quando parti ma non sai se arrivi

Fatture 11 Dicembre 2013

Con i termini “sconto fatture” vengono impropriamente indicate diverse operazioni su fatture con cui le banche concedono crediti ai loro clienti. Queste operazioni hanno in comune una cosa: la fattura, in questi casi, costituisce un elemento di valutazione per la banca, che sa di poter contare sull’importo del credito da essa documentato nell’accordare il fido o l’erogazione.

 

Fido fatture e cessione del credito pro solvendo

Un tipo comune di operazione è il cosiddetto fido fatture con mandato all’incasso. La banca concede un’apertura di credito in conto corrente a fronte delle fatture che vengono via via presentate per l’incasso dal cliente. La banca, tuttavia, non acquista la titolarità del credito (che rimane in capo al cliente), ma conserva la posizione di mandataria. Gli anticipi su Ri.Ba. per esempio, fanno parte di questa tipologia.

In alcuni casi il fido fatture è invece assistito dalla cosiddetta cessione pro solvendo del credito, che costituisce un’altra tipologia abbastanza comune di sconto fatture. In questo caso si ha una vera e propria sostituzione nella titolarità del credito ceduto fra il creditore originario e la banca, anche se il rischio di inadempimento (il debitore non paga) rimane in capo al creditore originario. Va anche precisato che la cessione produce effetti nei confronti del debitore ceduto solo se questo l’accetta o comunque ne ha avuto comunicazione ufficiale attraverso notifica.

 

Obbligo di notifica

Se non è possibile dimostrare che il debitore ha avuto comunicazione certa del debito da pagare e quando l’ha avuta, la cessione del credito non è valida. Dunque le banche sono solite comunicare al debitore ceduto l’avvenuta cessione, al fine di evitare che questi possa liberarsi dall’obbligazione pagando quanto dovuto al cedente.

Questa comunicazione, tuttavia, non consente alla cessione di avere effetti nei confronti di terzi e, in particolare, nei confronti dei creditori del cedente (compresa la banca): per questo occorre che la cessione sia notificata al debitore o sia da questi accettata con atto di data certa. La giurisprudenza ritiene che la notifica debba avvenire, secondo le norme del Codice di Procedura Civile, a mezzo di ufficiale giudiziario.

La banca deve affrontare problemi anche maggiori per ottenere che l’accettazione risulti da un documento che ha i requisiti della data certa: un esempio tipico si ha quando l’ufficiale giudiziario (oggi può essere anche il postino) si presenta al domicilio del debitore ma lui è assente. La notifica può essere ricevuta da un parente o da un vicino, ma in seguito il debitore può eccepire di essere venuto a conoscenza della notifica solo dopo la data di scadenza del debito perché era assente e non reperibile.

 

Cessione del credito inversa

Le difficoltà e i costi connessi all’adempimento di queste formalità contribuiscono a spiegare la scarsa propensione che hanno sempre manifestato le banche ad accettare la cessione di crediti pro solvendo dei loro clienti. A tutto questo bisogna aggiungere le ripercussioni negative che l’utilizzo di questo strumento ha avuto in passato sui rapporti che le banche intrattengono con le aziende debitrici. Queste ultime, infatti, raramente accoglievano di buon grado la sostituzione del loro creditore (con il quale potevano eventualmente rinegoziare i termini di pagamento del debito) con una ben più inflessibile banca.

Tuttavia il peggioramento generale delle condizioni di pagamento dei crediti e il conseguente irrigidimento delle banche (che secondo la Banca d’Italia, nel suo Bollettino Statistico di ottobre 2012, avrebbe trovato il picco storico nel quarto trimestre 2011, per migliorare leggermente nel 2012) sta cominciando a spingere alcune aziende a diventare più flessibili nell’accettare la sostituzione del creditore, soprattutto a fronte di dilazioni nei tempi di pagamento.

Così come si parla oggi comunemente di reverse factoring (aziende debitrici che mandano direttamente le fatture dei creditori ai factor per essere scontate), cominciano ad affacciarsi anche comportamenti di cessione del credito inversa, fatta non solo con il consenso ma addirittura su proposta dei debitori stessi, che in questo modo cercano, per esempio, di favorire i fornitori abituali.

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