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Mancato versamento dell’Iva, oltre i 50mila euro il reato è penale

Contenziosi 10 Novembre 2012

Noi professionisti con partita Iva facciamo gli esattori per conto dello Stato. In altre parole raccogliamo le tasse per conto del Fisco. La tassa che incassiamo per lo Stato è l’Iva. In particolare, se nel conteggio periodico, mensile o trimestrale, risulta che abbiamo un’Iva a debito, questa ovviamente deve essere versata nelle casse del Fisco.

Può capitare, infatti, che ci ritroviamo sul nostro conto corrente una somma pari, per esempio, a 10 o 15mila euro di Iva, che andrà versata al Fisco. Per un po’ di tempo questa cifra rimane nella nostra disponibilità di cassa, ma alla data stabilita dovrà essere versata nelle casse dello Stato. La tentazione di utilizzarla per sé può essere forte, e qualche professionista potrebbe caderci, soprattutto in situazioni di ristrettezza economica. In altre parole, potrebbe spendere i soldi dell’Iva per l’acquisto di attrezzature nuove e indispensabili per il lavoro, oppure pagare un debito non più rinviabile. Ebbene, se alla data del versamento dell’Iva a debito non saremo in grado di onorare il pagamento, commetteremo un reato che va sotto il nome di “omesso versamento dell’Iva”.  Questo reato diventa di natura penale ed è punibile con il carcere da 6 mesi a 2 anni quando l’omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale supera i 50mila euro.

 

L’Iva va sempre versata

È utile chiarire un altro aspetto importante. Abbiamo appena visto il caso di mancato versamento Iva perché la relativa cifra è stata utilizzata per altri scopi. Può anche capitare, però, una situazione inversa in cui non abbiamo ancora incassato l’Iva e il Fisco la pretende comunque. Questo succede quando emettiamo una fattura a un nostro cliente e questi ci paga con molto ritardo. Non ci sono alternative: alla scadenza prevista per l’adempimento, l’Iva va comunque anticipata anche se il nostro cliente non ci ha ancora pagati o non ci pagherà mai. Su tale aspetto, tuttavia, è prevista a breve una nuova norma che introdurrà il cosiddetto “principio di cassa”: ovvero, si paga l’Iva solo quando la si incassa effettivamente (anche se con molte limitazioni e complicazioni amministrative).

 

Un caso esemplare

Nelle cronache di questi giorni si legge spesso di casi di imprenditori o di professionisti che non hanno versato l’Iva e che l’hanno utilizzata per far sopravvivere la propria attività o per superare un momento di difficoltà.

Ha fatto notizia la storia di un imprenditore edile toscano che doveva versare 150mila euro di Iva e li ha invece utilizzati per pagare i suoi fornitori ed evitare il fallimento. Tra l’altro, la metà di quei 150mila euro di Iva, doveva incassarli da un cliente che non l’ha mai pagato. Ovviamente l’imprenditore è stato denunciato per omesso versamento dell’Iva e ha rischiato la galera. Il Tribunale di Firenze ha tenuto conto della particolare situazione dell’imprenditore e lo ha prosciolto dall’accusa. In questo caso, per fortuna, è finita bene. Ma cosa sarebbe successo con un altro giudice?

 

27 dicembre, una data da non dimenticare

L’ufficio delle Entrate, ogni volta che riscontra un’irregolarità e un mancato versamento dell’Iva, ha l’obbligo di comunicarlo alla Guardia di Finanza, che procede con l’accertamento e l’eventuale denuncia alla magistratura. Una precisazione importante. La data da tenere sempre in considerazione è il 27 dicembre. Per questa data le somme dovute vanno versate tutte, indipendentemente dai versamenti mensili o trimestrali dell’Iva.

Il ritardo o il mancato versamento diventa reato se avviene oltre il 27 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Ipotizziamo, quindi, che non siano state versate le somme di Iva a debito dovute per il 2011. In questo caso, il reato penale per le somme sopra i 50mila euro scatta se non si è in regola con il Fisco entro il 27 dicembre 2012. Sotto la soglia dei 50mila euro, invece, il reato è di tipo amministrativo e vengono messe in atto tutte quelle misure necessarie a recuperare un credito, come il sequestro dei beni e del conto corrente. Il reato rimane, tuttavia, anche se si paga dopo la data stabilita del 27 dicembre.

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