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Prestazione occasionale e partita Iva, funziona così

Fisco 7 Dicembre 2013

La prestazione occasionale è uno dei rapporti di lavoro di cui si è occupata la Riforma del lavoro del ministro Fornero. Riprendendo quanto già stabilito dalla legge Biagi del 2003, sono state rinforzate tutte quelle caratteristiche che puntano a evitare che, sotto la forma di contratti occasionali, si nascondano veri e propri rapporti di carattere subordinato. Quello che interessa a noi possessori di partita Iva è che in ogni caso – pur svolgendo un’altra attività – possiamo, se ci capita l’opportunità, svolgere lavori occasionali, avendo cura poi in sede di dichiarazione di segnalare questi redditi nello spazio a essi riservato.

 

Nello specifico le prestazioni di lavoro per poter essere definite occasionali devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • la durata complessiva del lavoro non deve superare i 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non deve superare le 240 ore
  • il compenso complessivamente percepito nello stesso anno solare dal medesimo committente non deve superare 5.000 euro.

Questo significa che possiamo guadagnare anche più di 5.000 euro, ma l’importante è che questo avvenga con più datori di lavoro, altrimenti ricadremmo nella casistica del contratto coordinato e continuativo.

 

Ci sono poi alcuni casi nei quali non è applicabile il rapporto di prestazione occasionale. Vediamo di quali si tratta:

 

  • per i professionisti intellettuali iscritti agli albi, in relazione alle attività regolamentate per le quali sia richiesta l’iscrizione;
  • per chi collabora in modo continuativo con associazioni o società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni;
  • per i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
  • per i partecipanti a collegi e commissioni;
  • per i titolari di pensione di vecchiaia.

 

Per quanto riguarda poi gli aspetti previdenziali, in caso di collaborazione occasionale, il lavoratore è tenuto ad iscriversi alla gestione separata dell’Inps e a versare i contributi. Chi si è già iscritto alla gestione separata non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Lo deve fare solo se intraprende un’attività di lavoro autonomo in qualità di professionista.

Invece, il lavoratore autonomo occasionale non è tenuto all’iscrizione alla gestione separata, ma se nel corso dell’anno supera con uno o più committenti la soglia dei 5.000 euro, deve comunicarlo all’ultimo committente e iscriversi, se non già iscritto, ai fini del versamento dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente.

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