Redditometro, mai darsi per vinti e lottare in contraddittorio
Ormai ci siamo. Nel mese di marzo dovrebbe prendere avvio ufficialmente il funzionamento del tanto temuto nuovo redditometro. In attesa che però ciò avvenga in questi giorni continuano a fioccare sentenze sul vecchio redditometro da parte di vari tribunali che, in un qualche modo, sembra stiano gettando le premesse più negative possibili al funzionamento del nuovo strumento di accertamento fiscale. Non sono mancati infatti i giudizi che, partendo dalla Cassazione, passando per i tribunali ordinari (di rilievo quello di Pozzuoli che ha bocciato in tronco il redditometro) e giungendo fino alle commissioni tributarie, hanno messo fortemente in discussione proprio gli strumenti con cui dovrebbe funzionare il nuovo redditometro. L’ultima sentenza che vogliamo segnalare in ordine di tempo, più che un colpo diretto alle nuove strategie di contrasto all’evasione fiscale, sembra essere un esplicito invito ai contribuenti a lottare, nel caso si sia presi di mira dal fisco.
Il cavallo della discordia
Tutto prende avvio dalla sentenza nr. 49/13/13 della Commissione tributaria provinciale di Genova chiamata a giudicare sul ricorso di un contribuente. A quest’ultimo infatti era stato imputato un reddito maggiorato in relazione al possesso di un cavallo. Nel caso specifico erano state infatti adottate delle medie statistiche, quindi con un procedimento presuntivo e senza prove dirette, che avevano finito per penalizzare fortemente il contribuente che dunque aveva deciso di ricorrere. Ebbene, in questo caso la Commissione ha sottolineato che comunque sia, quando si tratta di accertamenti presuntivi, l’amministrazione fiscale deve essere sempre tenuta a presentarsi nel contraddittorio esibendo le prove dell’eventuale evasione tributaria. Insomma, non importa che a supporto ci siano delle medie statistiche di carattere generale, perché alla fine quello che conta davvero sono gli elementi specifici che l’Agenzia delle entrate è in grado di presentare contro il singolo contribuente.
Centralità del contraddittorio
In pratica la sentenza della Commissione tributaria di Genova rappresenta una sorta di appello al contribuente a non darsi per vinto nel caso il responso del redditometro sia negativo nei suoi confronti. Ma anzi, a presentarsi in maniera battagliera al contraddittorio che deve risultare il momento determinante nel quale viene provata o meno l’eventuale evasione fiscale. E se un ragionamento di questo tipo viene espresso con riferimento al vecchio redditometro, figuriamo quale messaggio e monito pesantissimo possa venire per il nuovo strumento di accertamento. È stata infatti la stessa Agenzia delle entrate, per bocca del suo direttore Attilio Befera, a sottolineare che, aver previsto addirittura un doppio contraddittorio, un primo informale e un secondo di carattere più inquisitorio, dovrà essere uno dei punti qualificanti del nuovo redditometro. Ebbene, ora con la sentenza di Genova questo principio viene addirittura ribaltato, al punto che le risultanze induttive del redditometro potranno essere solo una sorta di punto di partenza, ma la vera partita tra fisco e contribuente si giocherà proprio nel confronto diretto, dove l’Agenzia delle entrate dovrà presentarsi con tanto di carte e di prove. Dunque un messaggio chiaro al contribuente a non darsi mai per vinto, e in parte forse anche al fisco, affinché il valore effettivo del redditometro sia considerevolmente ridimensionato. Non proprio un viatico dei migliori per uno strumento di accertamento che ancora deve fare il suo esordio ufficiale.