Sanzioni all’azienda? Il consulente che ci lavora non ha colpa

Essere professionisti che, con regolare partita Iva, esercitano attività di consulenza per piccole e grandi imprese, oggi diventa un po’ più sicuro dal punto di vista fiscale. Con una serie di sentenze: le nr. 4, 5,6 e 7, pubblicate lo scorso gennaio infatti, la Commissione tributaria regionale di Bologna ha dato pratica applicazione a una norma secondo cui chi svolge consulenza esterna per un’azienda, non subisce gli effetti di sanzioni amministrative inflitte per ragioni tributarie all’impresa stessa. A maggior ragione se dalla vicenda sotto inchiesta non ha tratto nessun beneficio. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire meglio.
Vecchia normativa, consulente condannato come l’impresa
Una vecchia legge del 1997 aveva stabilito che chiunque prestasse attività di consulenza per un’azienda, potesse essere corresponsabile di eventuali azioni illecite. E dunque all’atto di comminare una sanzione, il consulente in questione sarebbe stato colpito allo stesso modo dell’impresa per la quale operava. La norma trovava la sua spiegazione nella considerazione secondo cui, soprattutto in aziende medio-grandi, in presenza di numerosissime attività di carattere amministrativo, non potesse essere chiamato a rispondere di irregolarità solo il rappresentate legale dell’impresa, ma anche chi materialmente aveva eseguito determinate operazioni, consulenti compresi. Con una successiva legge del 2003 invece questo concetto è stato ribaltato.
Il professionista non risponde in prima persona
La nuova norma infatti riconosce che al professionista consulente esterno non possa essere imputata nessuna corresponsabilità in eventuali illeciti fiscali, soprattutto se da queste attività illegali non ha tratto nessun beneficio specifico. Una normativa che però lasciava ancora delle ombre di carattere pratico e applicativo. Ombre che in questi giorni si sono definitivamente dissolte. Con le sentenze della Commissione tributaria bolognese, è stato sgombrato il campo da qualsiasi dubbio interpretativo. Nello specifico, un consulente finanziario di un’impresa era stato chiamato in causa per la vendita di pacchetti di servizi che eludevano alcune norme fiscali. Ebbene, la commissione ha riconosciuto che in questo caso la responsabilità dovesse essere imputata unicamente all’azienda e nessuna colpa potesse ricadere sul consulente esterno.
Parole chiare e valide per il futuro
Tecnicamente, la commissione tributaria, rifacendosi a uno specifico articolo della nuova norma che regola l’eventuale concorso di colpa di un consulente esterno, ha evidenziato che le sanzioni amministrative relative al “rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. In pratica, la responsabilità dell’illecito, e quindi gli effetti delle sanzioni, non possono ricadere su persone fisiche come professionisti consulenti esterni, qualunque sia la funzione che hanno esercitato per l’impresa stessa. Una esclusione che diviene ancora più marcata se si dimostra che i consulenti in questione non “abbiano tratto specifici benefici dalla violazione commessa dalla società”. Insomma, si tratta, come sopra ricordato, di una tutela in più nei confronti per i tanti lavoratori autonomi che operano per aziende che magari, a loro completa insaputa, si trovano davanti a comportamenti fiscalmente illeciti.