L’ex coniuge, in caso di separazione o divorzio, potrebbe aver diritto a una quota del TFR e del fondo pensione del vecchio partner.
Una delle questioni patrimoniali più dibattute nei casi di separazione e divorzio è il diritto dell’ex coniuge di poter percepire quote del trattamento di fine rapporto, della liquidazione o del fondo pensione. La fattispecie è disciplinata dall’art. 12 bis della L. n. 898 del 1970. Questa norma prevede che il coniuge divorziato, titolare di un assegno di divorzio, ha diritto a una quota del TFR percepito dall’altro all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Questa quota corrisponde al 40% dell’indennità percepita. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennità dovuta si ottiene dividendo l’indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro e poi moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto è coinciso con il rapporto di matrimonio. Infine calcolando il 40% su tale importo (al netto, però, di eventuali anticipi ricevuti).
Ma c’è un vincolo. La quota ha valore con esclusivo riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il legame matrimoniale. In generale, i requisiti necessari per poter godere del diritto a tale quota sono l’aver divorziato, non essere passati a nuove nozze ed essere percettori dell’assegno divorzile.
Non ha invece rilievo la separazione: il coniuge separato, in pratica, non può vantare alcun diritto per ottenere una quota del TFR del coniuge avente diritto.
Ricapitolando, il richiedente potrà ottenere in caso di divorzio il 40% del TFR percepito dall’altro. Ma, invece, le cose cambiano se parte del TFR è stata accantonata in un fondo pensione. Sostanzialmente il coniuge divorziato non può pretenderne una parte. Il diritto alla quota del TFR, per legge, non si estende infatti alle somme che sono state destinate a un fondo di previdenza complementare.
Questo perché gli importi accantonati su fondo pensione non vengono riscossi alla cessazione del rapporto di lavoro e non sono riconosciuti come liquidazione. Vanno invece intesi come una pensione integrativa, e in questo modo escono fuori dalla nozione di “indennità di fine rapporto”.
Nel fondo pensione, oltre ai contributi volontari, è possibile conferire il trattamento di fine rapporto. Per questo l’aver versato al fondo pensione il TFR è uno degli strumenti usati per evitare che il TFR finisca al coniuge divorziato. Se all’età della pensione il titolare è in vita, incasserà regolarmente il suo fondo pensione. Se invece dovesse morire prima dell’età della pensione, il fondo pensione sarà liquidato al beneficiario designato.
Solo in questo caso, l’ex coniuge, se designato o se erede, potrà ricevere parte della somma accantonata nel fondo. Ciò perché anche in caso di separazione il coniuge resta erede, almeno finché non sia pronunciata la sentenza di divorzio.
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