Roma, 11 dicembre 2025 – Negli ultimi anni, il concetto di “impiego regolarmente retribuito” è diventato un tema centrale nel dibattito giuridico e sindacale in Italia. A chiarirlo è un recente studio dell’Università di Roma La Sapienza, presentato ieri mattina nell’aula magna di Piazzale Aldo Moro. Al centro della definizione, molto richiamata in sentenze e contratti, ci sono due aspetti fondamentali: la retribuzione effettiva e la durata del rapporto di lavoro, soprattutto nel settore del lavoro subordinato.
Nel diritto del lavoro, questa espressione indica un rapporto che prevede un pagamento continuativo e conforme a quanto stabilito dalla legge o dai contratti collettivi. “Non basta ricevere uno stipendio – spiega il giuslavorista Enrico D’Ascenzo, uno dei relatori dello studio – bisogna che i pagamenti siano regolari e che il rapporto duri nel tempo”.
La giurisprudenza distingue tra lavori occasionali e rapporti stabili: solo questi ultimi contano per maturare certi diritti, come la disoccupazione o i permessi per motivi familiari. Una linea confermata anche da recenti decisioni della Cassazione.
La durata del rapporto è decisiva. L’articolo 2094 del Codice Civile definisce il lavoro subordinato come quel rapporto in cui “il lavoratore si impegna, dietro retribuzione, a collaborare nell’impresa sotto la direzione dell’imprenditore”. La regolarità della paga – spesso versata tramite bonifico – e la continuità del rapporto aiutano a capire quando si parla di un impiego regolarmente retribuito.
“Spesso – sottolinea D’Ascenzo – gli enti previdenziali contestano proprio quando i contributi non vengono versati regolarmente”. In sostanza, un lavoro saltuario o pagato in nero non può essere considerato “regolare”, né sul piano contributivo né su quello legale.
Chi ha un impiego regolarmente retribuito può accedere a bonus, permessi pagati e altre forme di sostegno al reddito. Lo ha ricordato anche la segretaria nazionale della CGIL, Susanna Camusso: “È essenziale garantire continuità e legalità nel rapporto di lavoro perché i diritti diventino concreti”.
Gli enti come INPS e INAIL fanno affidamento proprio su questi criteri quando devono decidere in caso di controversie. Nel recente caso esaminato dal Tribunale di Milano su un lavoratore part-time saltuario, la sentenza ha dato ragione all’ente previdenziale: senza continuità, niente benefici.
Un altro tema discusso riguarda la differenza tra lavoro subordinato e autonomo sul piano della “regolarità” dell’impiego. “Nel lavoro autonomo la nozione è più sfumata”, ammette D’Ascenzo. Però anche per i collaboratori a progetto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo rapporti costanti e documentabili danno diritto alle agevolazioni fiscali previste per chi lavora con continuità.
Restano però molte zone d’ombra. La giurisprudenza cambia continuamente; ogni caso va valutato singolarmente, soprattutto dopo le riforme sul lavoro occasionale.
I contratti collettivi nazionali (CCNL) sono fondamentali perché fissano standard minimi su retribuzione e durata necessaria per considerare un impiego “regolare”. Spesso sono proprio questi accordi a fornire parametri chiari a giudici e parti sociali.
Dal punto di vista sindacale, però, c’è una richiesta forte: serve una norma chiara a livello nazionale. “Occorre una definizione precisa”, ribadisce Camusso. Intanto resta fondamentale verificare con attenzione i fatti – durata del contratto, pagamenti puntuali e tracciabili – perché solo così il concetto di impiego regolarmente retribuito potrà tradursi davvero in diritti certi per chi lavora in Italia.
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