Cooperative sociali, niente più Iva agevolata al 4%
L’Agenzia delle Entrate accende un faro sulla Legge di Stabilità: in una circolare (n. 12 del 3 maggio 2013) sono infatti contenuti alcuni dettagli sull’art. 1 della Legge n. 228/12, in merito a Irpef e regime Iva per le cooperative sociali.
Cooperative sociali
La circolare chiarisce i requisiti oggettivi e soggettivi per le cooperative sociali che prima potevano avvalersi del regime agevolato dell’Iva al 4% per le prestazioni erogate. La Legge di Stabilità, infatti, ha soppresso alcune disposizioni portando l’aliquota al 10%, in regime comunque agevolato, precisando che le nuove disposizioni si applicheranno “alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”.
In particolare, si chiarisce nella circolare, il provvedimento prevede la soppressione dell’aliquota al 4% per molte prestazioni assistenziali fornite dalle cooperative sociali. Tra quelle che ricadono ora sotto l’aliquota al 10% la circolare include le prestazioni sanitarie, comprese quelle rese in comunità di recupero, le prestazioni educative, quelle rese da orfanotrofi, asili e case di riposo.
La norma prevede inoltre che, per beneficiare dell’aliquota agevolata al 10%, le cooperative rendano le prestazioni “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”. I destinatari, poi devono essere “anziani ed inabili adulti”, “tossicodipendenti e malati di Aids”, “handicappati psicofisici”, “minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza”, “migranti senza fissa dimora, richiedenti asilo”, “persone detenute” e “donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo”.
Detrazioni Irpef
Sul fronte Irpef, il Fisco chiarisce che le detrazioni sono state incrementate da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a 3 anni; da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio, fino a 3 anni di età, inclusi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età pari o superiore a 3 anni e da 220 a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap.