Il contratto di leasing e l’Iva, un rompicapo immane
Pur essendo un “contratto atipico”, quindi un contratto per il quale il nostro ordinamento non prevede leggi specifiche che lo regolino, il leasing è soggetto a norme della legislazione tributaria che ne disciplinano vari aspetti. Uno di questi ambiti riguarda l’Iva.
Leasing e Iva
Per quanto riguarda l’Iva, il contratto di leasing (o locazione finanziaria) è compreso tra le operazioni imponibili. Dunque l’utilizzatore di un bene in leasing paga l’Iva sui canoni anche quando l’imposta non si applicherebbe al bene oggetto del contratto in caso di acquisto (per esempio, per gli immobili sottoposti a imposta di registro ma non a Iva, salvo un caso particolare che viene esposto più avanti). Tuttavia, rispetto a chi acquista (anche a rate) un bene, non pagherà l’Iva sul bene stesso al momento in cui ne entra in possesso.
L’aliquota Iva di riferimento applicata al canone periodico è, in generale, la stessa che verrebbe applicata in caso di cessione dei beni oggetto del contratto di leasing.
La detrazione dell’Iva si fa nell’esercizio in cui vengono registrate le fatture relative al leasing e, di norma, riguarda il 100% dell’Iva pagata. Ci sono tuttavia regole particolari che si applicano per alcune categorie di beni.
Autoveicoli:
- in generale l’Iva sui canoni di leasing riferiti ad autoveicoli è ammessa in detrazione in misura forfettaria del 40%;
- per i veicoli strumentali al settore dell’agricoltura e della pesca, la detrazione è al 35%;
- per i veicoli con propulsori non a combustione interna (per esempio biciclette, carretti a trazione animale e simili), la detrazione è del 50%;
- per i veicoli che formano oggetto dell’attività di impresa (autonoleggi, scuole guida, taxi, eccetera) e per gli agenti e rappresentanti di commercio, la detrazione dell’Iva dal canone di leasing è al 100%.
Altre eccezioni
- Nel leasing di immobili, il cosiddetto Reverse Charge: il fornitore ha la facoltà di non mettere l’Iva in fattura, lasciando che sia la società di leasing ad aggiungerla al momento del trasferimento del bene all’utilizzatore. Il pagamento dell’Iva rimane dunque di competenza dell’acquirente. Il meccanismo si applica esclusivamente alle compravendite di fabbricati strumentali, classificati nelle categorie catastali B, C, D, E (cioè immobili industriali, commerciali, immobili destinati a uso pubblico come chiese, cinema, teatri o di pubblico servizio come pompe di benzina e annessi) e A/10 (uffici).
- Nel leasing nautico: cambia la base imponibile Iva (non la quota di detraibilità dell’Iva pagata col canone). Questa base imponibile è inversamente proporzionale alla lunghezza del natante, secondo uno schema abbastanza complesso riportato nel Decreto Legislativo n. 18 dell’11 febbraio 2010 (che recepisce la disciplina Iva comunitaria). Una barca a vela sotto i 7,5 metri di lunghezza pagherà l’Iva (al 21%) su una base imponibile (quota del prezzo di vendita) del 100%. Una barca a motore fino a 7,5 metri pagherà sul 90% della base imponibile. Sopra i 7,5 metri di lunghezza, pagano su una base imponibile del 60% le barche a vela fino a 10 metri e quelle a motore fino ai 12. La categoria superiore (base imponibile ridotta al 50%) interessa barche a vela fino a 20 metri e a motore fino a 16 metri. Quella ancora superiore, barche fino a 24 metri (base imponibile ridotta al 40%), mentre sopra i 24 metri di lunghezza la base imponibile Iva applicata ai canoni di leasing si calcola sul 30% del valore dell’imbarcazione.
- Telefoni cellulari: l’Iva sui canoni di leasing di telefoni cellulari è ammessa in detrazione al 50%.