Ricordate i voucher? Qualche anno fa erano molto utilizzati per il pagamento dei “lavoretti” occasionali. Ecco la novità per il 2024.
Si parla tanto – e giustamente – dell’importanza di un lavoro fisso, sicuro, con contratto a tempo indeterminato. Ma spesso ci si dimentica che in un paese come l’Italia è ancora forte l’esigenza di lavoratori “occasionali“, cioè che prestino la loro opera per un periodo di tempo limitato. Si pensi ai classici lavori stagionali in campagna, per esempio la raccolta dell’uva o delle olive. Dopo la stagione dei voucher, molto utilizzati fino a qualche anno fa, il governo aveva deciso di cambiare rotta, restringendo drasticamente l’ambito di utilizzo di quello strumento, per contrastare gli abusi che ne venivano fatti.
Ma resta l’esigenza di lavoratori “avventizi“, in agricoltura e non solo. Così, la legge di bilancio 2023 ha introdotto una nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura. Un regime sperimentale la cui validità è estesa a tutto il 2024 (e potrebbe essere ulteriormente prorogata) consente l’attivazione di contratti per un massimo 45 giornate per categorie specifiche di lavoratori. Vediamo tutti i dettagli.
A usufruire di questa formula possono essere, in particolare, i datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura, iscritti alle specifiche gestioni previdenziali dell’Inps, che applicano i ccnl stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. I lavoratori che possono essere assunti, invece, devono essere:
Il lavoratore dovrà rendere un’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, e il datore dovrà procedere alle opportune verifiche, dopo di che potrà inoltrare al competente Centro per l’impiego la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 9-bis del dl 1 ottobre 1996, e infine consegnare al lavoratore copia della comunicazione di assunzione. Il lavoratore avrà diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, solo mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Da precisare, infine, che le prestazioni si riferiscono ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. Per il computo si considerano solo le giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può arrivare a 12 mesi.
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