Affitto o leasing, due strade per risparmiare

Per un professionista o un lavoratore autonomo l’acquisto di beni strumentali (cioè quelli necessari per svolgere la propria attività) – compresi i beni immobili (cioè l’ufficio o il capannone), i veicoli e le attrezzature per svolgere il suo mestiere – può non essere sempre la soluzione più conveniente sotto il profilo finanziario. Esistono, infatti, due alternative: l’affitto e il leasing.
L’affitto (o locazione) è ampiamente previsto dalla nostra legislazione. In questo caso, il lavoratore autonomo non acquista il bene ma utilizza (come affittuario, locatario o conduttore: questi i tre termini usati di solito) quello di proprietà di un’altra persona o società (affittante o locatore) a fronte del pagamento di un canone periodico (in genere mensile oppure trimestrale o annuale). Il rapporto fra locatore e locatario è regolato da un contratto: lo è obbligatoriamente nel caso di affitto di immobili.
È chiaro che il locatario non può vendere o dare in garanzia il bene (per esempio a una banca, per ottenere un prestito o un mutuo) perché, semplicemente, non è suo. Tuttavia può portare in detrazione al 100% il canone di affitto, per esempio dei locali utilizzati come ufficio, negozio o capannone. Non ha però la sicurezza che al momento del rinnovo del contratto di affitto non cambino le condizioni economiche (non aumenti il prezzo) del bene affittato.
Il noleggio
L’affitto si distingue dal noleggio, che è invece un contratto atipico, cioè non regolato formalmente dalla legislazione ma solo dagli usi e dai contratti. Le due forme si differenziano, inoltre, riguardo alla responsabilità civile (il cosiddetto “rischio”) del bene. Nell’affitto, che di solito si intende sempre di medio-lungo periodo, nel momento in cui l’affittuario prende in consegna il bene, diventa civilmente responsabile per eventuali danni subiti da lui o da altri per un uso improprio del bene o per difetti di conservazione o di funzionamento sempre del bene.
Nel caso di noleggio, che di solito fa riferimento a un rapporto di breve periodo, il conduttore è responsabile per le conseguenze di un uso improprio del bene solo in caso di dolo o colpa grave (in altre parole, se ha provocato un danno volontariamente perché, per esempio, si è ubriacato o ha continuato a guidare un’auto anche se questa aveva una gomma a terra). In tutti gli altri casi è il proprietario a essere responsabile.
Per capire meglio, l’esempio più comune è quello del noleggio di un veicolo. Chiaramente sarà responsabile il conduttore del veicolo che investe un pedone, se non si è fermato a un semaforo rosso. Se però l’incidente è avvenuto perché la macchina che gli è stata appena consegnata ha un difetto di funzionamento ai freni, la responsabilità ricadrà sul proprietario del veicolo, tenuto a farlo revisionare. Un obbligo che non può essere a carico di chi noleggia un’auto, per esempio, per un solo giorno. Il noleggiatore è di fatto obbligato anche ad assicurarsi dell’idoneità del noleggiante a utilizzare il bene: sempre nel caso di un veicolo, per esempio, che abbia una patente di guida valida.
Che cos’è il leasing
Tecnicamente anche il leasing è un cosiddetto “contratto atipico”, perché il nostro ordinamento non prevede leggi specifiche che lo regolino, anche se esistono norme che ne disciplinano alcuni aspetti. Il che può fare anche sorridere, visto che è diventato uno strumento fra i più comuni fra quelli utilizzati da aziende, autonomi e professionisti (nel 2011 sono stati stipulati in Italia contratti di leasing per circa 25 miliardi di euro, secondo l’associazione di settore Assilea) e che in pratica non esiste nessuna banca in Italia che non abbia aperto una società specializzata in leasing.
In cosa consiste? Dal punto di vista dell’utilizzatore, equivale a un affitto normalmente con riscatto finale, cioè con il passaggio della proprietà del bene a chi lo utilizza dopo un certo periodo. Oppure, in alcuni casi prevede un acquisto rateizzato.
Tuttavia il leasing è anche un’operazione finanziaria comunemente detta di “credito specializzato” o “parabancaria”, perché viene effettuata da una società specializzata (controllata o partecipata da una banca) che, di fatto, finanzia un’azienda o un lavoratore autonomo, dandogli la possibilità di utilizzare un bene strumentale specifico a fronte di un corrispettivo (“canone”), invece di prestargli i soldi per acquistarlo. Dunque, si potrebbe dire che il leasing è una forma mista di affitto e di finanziamento alle attività produttive.