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Approvata la legge forense

Leggi e regole 24 Dicembre 2012

Nel pomeriggio del 21 dicembre il Senato ha approvato per alzata di mano, a larghissima maggioranza, la riforma dell’ordinamento forense (21.12.2012 n° AC 3900-A). Voto contrario da parte dei soli senatori radicali Marco Perduca e Donatella Poretti, anche se qualche senatore Pd ha annunciato voto in dissenso dal gruppo. Soddisfazione è stata espressa da Filippo Berselli, gruppo Fratelli d’Italia-Centrodestra Nazionale, presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama: “Un provvedimento molto atteso dato che la precedente normativa risale al 1933. Un iter complesso, ma fruttuoso. L’elemento saliente di questa riforma è una maggiore qualificazione degli Avvocati, a garanzia dei cittadini”.

 

Questi i punti fondamentali della riforma forense.

 

Tirocini: i primi 6 dei 18 mesi del tirocinio dovranno essere svolti in via esclusivamente gratuita.

Tariffe: viene eliminato, nella definizione dei pagamenti, qualsiasi aggancio alle tariffe. Il preventivo sarà facoltativo e su richiesta del cliente al momento della definizione dell’incarico professionale. La cifra andrà messa per iscritto. Non esistono particolari regimi relativi alla negoziazione del compenso; viene espressamente negata solo la “quota lite”, cioè la possibilità di concordare il compenso totalmente o in parte in percentuale  sul valore del risarcimento assegnato in caso di vittoria della causa.

Assicurazioni: la riforma obbliga a stipulare una polizza di responsabilità civile in capo al singolo professionista, all’ufficio o alla società.

Accesso alla professione: tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati; confermata la procedura di sorteggio che abbina sedi e scritti ai fini della correzione.

Formazione permanente: l’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti.

Pubblicità: è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera trasparente, veritiera, non suggestiva, né comparativa.

Società tra professionisti: contrariamente a quanto previsto dalla legge di riforma delle professioni ordinistiche (agosto 2012) viene negata la possibilità di partecipazione al capitale sociale da parte di soggetti non iscritti all’Ordine; in pratica viene escluso il capitale puramente finanziario.

Cassa forense: sarà obbligatorio iscriversi e versare contributi alla cassa pensionistica della categoria, indipendentemente dai livelli di reddito.

A parte il nostro commento “politico” sulla legge. Clicca qui per leggerlo.

 

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