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Società fra professionisti, arriva il via libera

Leggi e regole 9 Febbraio 2013

Dopo quasi due anni di controversie legislative, finalmente a breve sarà possibile costituire legalmente società tra professionisti. Nei prossimi giorni dovrebbe infatti arrivare in Gazzetta ufficiale il regolamento attuativo di una legge varata nel 2011 e che aveva subito ulteriori modifiche poi nel 2012. Peccato però che questi passaggi parlamentari finora non avessero pienamente convinto i notai, che avrebbero poi dovuto praticamente applicare la norma e far nascere le società tra professionisti. Rimaneva infatti innanzitutto poco chiaro l’oggetto sociale che dovessero avere queste nuove società, ed era stata inoltre rilevata una definizione inadeguata delle modalità in cui sarebbero stati assunti gli incarichi di fronte alle richieste di un cliente. E ancora, i notai avevano fatto notare la mancanza di una norma specifica relativa all’iscrizione a un ordine professionale per i soggetti che avessero aderito a società di questo tipo. Tutti motivi che dunque rendevano, secondo il Consiglio nazionale del Notariato, inapplicabile la legge. Ora però, con la pubblicazione del regolamento attuativo sopra citato, tutto dovrebbe essersi finalmente risolto per il meglio. Andiamo allora a vedere quali saranno le caratteristiche salienti di queste nuove società tra professionisti.

 

Chi le potrà costituire e chi no

Rispetto alla nuova normativa, quella del 2011 appunto, resteranno comunque sempre valide le società professioniste costituite in tempi precedenti rispettando norme di altro genere, come ad esempio le società di ingegneria. Resterà poi esclusa la categoria degli avvocati, il cui modello di società è stato regolamentato in maniera specifica con una norma del 2012. Inoltre è stato chiarito, come d’altronde prevedibile, che non potranno costituire una società quei professionisti che nell’ambito della loro attività svolgono un ruolo pubblico. Esempio più classico è quello dei notai, che dovranno continuare ad operare in maniera singola. Per tutte le altre professioni, in linea generale, varranno le regole predisposte dalla nuova legge.

 

Tutela del cliente

Venendo poi alle regole principali che saranno tenute a rispettare le nuove società di professionisti, un ruolo centrale lo assumono gli obblighi nei confronti del cliente. E’ ovvio infatti che quest’ultimo potrebbe ritrovarsi nella condizione di non sapere quale dei professionisti della società a cui si è rivolto ha eseguito materialmente il lavoro e se questo fosse davvero in possesso dei requisiti tecnici richiesti. Senza contare che il cliente stesso, a sua insaputa, potrebbe ritrovarsi ad avere dei conflitti di interesse con qualcuno dei soci della società a cui si è rivolto. Tutte problematiche che la legge ha voluto in maniera specifica prevedere e risolvere.

 

Obblighi verso il cliente

Per fare in modo dunque che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione, all’atto del conferimento dell’incarico vengono imposti alle società di professionisti dei precisi obblighi di informazione del cliente:

  1. diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; a tal fine, deve essere consegnato al cliente l’elenco scritto dei soci professionisti, con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali;
  2. possibilità che l’incarico conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
  3. esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza eventuale di semplici soci di capitale, che non siano dunque anche professionisti
  4. il socio professionista che ha ricevuto l’incarico, dovrà anche comunicare se nell’esecuzione del lavoro ha impiegato eventuali sostituti o collaboratori esterni. In ogni caso comunque, la legge specifica che tali collaborazioni dovranno riguardare solo particolari attività che si sono presentate in maniera del tutto imprevedibile
  5. infine, è precisato che tali comunicazioni sopra elencate dovranno avvenire in forma ufficiale e per iscritto.

 

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