Novità molto importanti per quanto riguarda gli accertamenti fiscali: cambiano sia i tempi che le sanzioni, ecco i dettaglli.
Siamo ormai giunti al secondo mese del 2024 e, in materia fiscale, iniziano a prendere vita tutte le novità che sono state inserite nella nuova Manovra. A fine 2023, infatti, Camera e Senato hanno approvato la Legge di Bilancio 2024, messa a punto dal governo Meloni, con tutte le novità che riguardano le tematiche di previdenza sociale, fiscali e giudiziarie.
Gli emendamenti più importanti, ai quali il governo Meloni ha dato maggiore importanza, sono stati proprio quelli relativi all’ambito fiscale. In particolare sono state ridotte le aliquote IRPEF ed si è proceduto al taglio del cuneo fiscale. Un’altra novità riguarda poi gli accertamenti fiscali: cambiano infatti le tempistiche e le sanzioni.
La riforma fiscale introduce importanti novità in materia di accertamento con adesione, con l’obiettivo di semplificare le procedure e garantire maggiore tutela ai contribuenti. Le nuove disposizioni si applicano agli atti emessi dal 30 aprile 2024. Vediamo allora tutte le principali novità che si applicheranno a partire da quella data.
La prima novità riguarda le più opzione per l’adesione all’accordo: il contribuente può presentare istanza di adesione in diverse fasi: entro il termine di presentazione del ricorso contro l’atto impositivo; entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento (se l’atto è soggetto a contraddittorio preventivo).
Infine il contribuente può presentare istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’atto impositivo (se in fase di contraddittorio preventivo il contribuente ha solo presentato osservazioni). Le sanzioni si riducono della metà se l’adesione avviene entro 30 giorni dalla comunicazione di accertamento.
Ci sono poi nuove tempistiche di accertamento poiché è stata reintrodotta l’adesione ai processi verbali di constatazione, con riduzione delle sanzioni a 1/6 se si invia una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. Introdotta poi la disciplina degli atti di recupero per i crediti non spettanti o inesistenti utilizzati indebitamente in compensazione.
In questo caso il procedimento accertativo unico indipendente dalla natura del credito: 5 anni per il credito non spettante; 8 anni per i crediti ritenuti inesistenti. L’adesione al procedimento comporta la riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo. Non è possibile la restituzione a rate o in compensazione.
Infine, sono state introdotte nuove garanzie per i contribuenti: l’Amministrazione finanziaria non può più emettere atti di accertamento senza previo contraddittorio con il contribuente. L’atto di recupero motivato deve essere notificato entro il quinto/ottavo anno (per crediti non spettanti/inesistenti) successivo a quello del suo utilizzo.
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