False partite Iva, quando i senza ordine sono veri autonomi
Unirec, l’associazione delle agenzie di recupero crediti in via stragiudiziale che fa parte di Confindustria, dà un’interpretazione autentica della Legge Fornero sulle partite Iva. Con la circolare del ministero del Lavoro 32/2012 si attesta che gli agenti esattoriali che lavorano per le associate Unirec sono lavoratori autonomi a tutti gli effetti e non parasubordinati (co.co.pro). Questo anche nel caso sussistano alcune delle ipotesi che la legge prevede per individuare le “false partite Iva” come la monocommittenza (almeno l’80% dei ricavi che derivano da un solo committente; almeno 8 mesi di lavoro continuativo per il cliente in due anni; l’eventuale esistenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi dell’azienda).
Come ha spiegato a La Mia Partita Iva Marcello Grimaldi, consigliere delegato di Unirec per l’area Lavoro, la legge 276 del 2003 all’articolo 69 bis, terzo comma (così come rivista dalla riforma Fornero dello scorso luglio) prevede che possono essere considerati professionisti autonomi “gli iscritti ad un ordine o albo professionale o a un elenco professionale qualificato”. Gli agenti esattoriali, previsti dall’elenco Cnel delle professioni non riconosciute (cioè senza albo o ordine) sono effettivamente iscritti a un elenco professionale tenuto presso il ministero della Giustizia. Questo elenco viene considerato “qualificato” in quanto il ministero può rifiutare il nome proposto per l’iscrizione in base a requisiti di onorabilità, ai precedenti e ai carichi pendenti sulla persona.
La novità è che non solo agli agenti esattoriali, ma a tutti i professionisti non riconosciuti pur iscritti ad elenchi “qualificati” viene garantita la possibilità di lavorare come partite Iva autonome purché sussistano anche gli altri due requisiti fissati dalla legge Fornero in modo che non scatti la “presunzione di subordinazione” del lavoratore. Il primo requisito è che “la prestazione di lavoro sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi…o rilevanti esperienze maturate nell’esercizio dell’attività”. In altre parole il lavoratore non deve svolgere mansioni generiche o essere un principiante. Il secondo requisito è che “la prestazione sia svolta dal titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali”. Ovvero non è una vera partita Iva chi non guadagna almeno il 25% in più del minimo previsto dalla legge 233 del 1990 articolo 1 comma 3 fissato per la pensione dei commercianti (che cambia di anno in anno e può variare a seconda delle mansioni svolte).
Entrambi i requisiti devono essere rispettati perché il lavoratore possa essere inquadrato come professionista autonomo. Il caso Unirec si può probabilmente applicare a tutte le tipologie di agenti monomandatari di ogni settore che rischierebbero di essere compresi nelle “false partite Iva” a causa della loro sostanziale monocommittenza. I parametri contenuti nella circolare e nella legge devono essere tenuti presenti anche nella redazione di eventuali contratti collettivi di categoria e nei contratti singoli (lettere di incarico) fra azienda e professionista.