Regime forfettario, il ritorno del regime dei minimi

Regime forfettario, dal calcolo a forfait del reddito imponibile alla determinazione del reddito in via analitica.
Dopo l’approvazione del documento programmatico di bilancio 2020, il governo è prossimo a compiere una vera e propria rivoluzione nell’ambito del regime forfettario, con cambiamenti destinati a renderlo estremamente simile al vecchio regime fiscale dei minimi.
Il regime forfettario perderà infatti la caratteristica del calcolo a forfait del reddito imponibile, passando ad un calcolo in via analitica. Verranno inoltre reintrodotte nuove e vecchie cause ostative potenzialmente superabili scegliendo la fatturazione elettronica.
Regime forfettario, le cause ostative
Tornano dunque i vecchi limiti legati ai beni strumentali e alle spese per il personale, abrogati nella scorsa legge di Bilancio che ampliava il tetto massimo di ricavi e compensi consentiti a 65mila euro e che al tempo stesso unificava tutte le attività a tale soglia. Tale ritorno, tuttavia, sarà attuato molto probabilmente con delle modifiche.
È confermato il limite d’ingresso al regime circa il costo sostenuto per beni strumentali con limite fissato a 20mila euro, così come il monitoraggio relativo alla data di chiusura dall’anno precedente a quello in cui si accede al regime agevolato.
Probabili cambiamenti, invece, si avranno per il tetto massimo delle spese per dipendenti e collaboratori.
Secondo le vecchie disposizioni, infatti, il regime agevolato era proibitivo per chi nell’anno precedente a quello di ipotetico accesso al regime forfettario aveva sostenuto una spesa superiore a 5mila euro per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi ai collaboratori. Tale cifra, tuttavia, è giudicata all’interno del documento programmatico di bilancio 2020 come eccessivamente bassa e limitante. Si propone quindi di equipararla alla cifra destinata al costo per i beni strumentali, dunque innalzata a 20mila euro, allo scopo di consentire anche ai forfettari di dotarsi di personale dipendente.
Un ennesimo, probabile, ritorno tra le cause ostative, vi è la causa di esclusione introdotta dall’ art. 1, comma 11, della legge di stabilità per il 2016, alla lettera d-bis) del comma 57. Questa causa, volta a riequilibrare il regime di tassazione, precludeva l’accesso al regime agevolato a chi nell’anno precedente abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati per un importo superiore a 30mila euro.
Con l’abrogazione di questa causa con la legge di Bilancio 2019, dipendenti e pensionati con redditi elevati hanno avuto così l’opportunità di accedere al regime agevolato per attività correlate, fatto che aveva generato non poche perplessità circa l’equità sociale.
Regime forfettario, fatturazione elettronica
Altra importante novità riguarda l’ipotesi di introdurre la fatturazione elettronica anche per i forfettari.
Le ipotesi messe in campo sono due:
1. La prima consiste nell’applicazione della fatturazione elettronica su opzione con un relativo regime premiale, ovvero evitare tutte le cause ostative come il limite di spese per i beni strumentali, e quello di spesa per lavoratori dipendenti e assimilati, compreso anche l’esclusione per contribuenti con altri redditi superiori ai 30 mila;
2. La seconda consiste invece nello stabilire una soglia (forse sui 30 mila euro) oltre la quale scatterà l’obbligo mentre al di sotto si potrà comunque scegliere opzionalmente.
In base a quanto dichiarato nel documento programmatico di bilancio 2020, la disposizione dovrebbe avere efficacia immediata e porterà alle partite IVA agevolate un leggero incremento della pressione fiscale.