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Verifica dello stato passivo: quando la domanda nel giudizio ordinario diventa improcedibile o inammissibile

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Franco Sidoli

Roma, 7 dicembre 2025 – Nel mondo della giustizia italiana resta un nodo cruciale la differenza tra domanda improcedibile e domanda inammissibile, una distinzione che spesso si perde in interpretazioni poco chiare. Nei tribunali, da piazzale Clodio a Roma fino a via Freguglia a Milano, avvocati e giudici si confrontano ogni giorno con questi termini, che possono decidere le sorti di molte cause civili. Ma cosa vuol dire davvero quando una domanda viene dichiarata improcedibile o inammissibile nel corso di un giudizio ordinario? E perché questa differenza ha un peso così grande nella pratica?

Improcedibilità e inammissibilità: cosa cambia davvero

Con improcedibilità si indica il caso in cui la domanda è stata formalmente presentata, ma il giudice non può andare avanti perché manca qualcosa di essenziale per arrivare al merito. Insomma, il processo si blocca “a metà strada”. Può succedere, per esempio, se non è stato fatto il tentativo obbligatorio di mediazione o se sono stati superati i termini per agire in giudizio. Come spiega la magistrata civilista Francesca Romano, “il giudice non può valutare il merito perché c’è un problema procedurale che blocca tutto”. La domanda non viene respinta, semplicemente il processo non va avanti.

Diversa è l’inammissibilità. Qui il problema nasce prima ancora di entrare nel merito: la domanda manca di uno o più requisiti fondamentali richiesti dalla legge. Si pensi a richieste troppo generiche o presentate da chi non ha diritto ad agire; oppure a casi frequenti nei tribunali di Napoli e Torino dove la domanda non è chiara o precisa come dovrebbe essere secondo il codice di procedura civile. Come sintetizza l’avvocato Lucia Rinaldi: “L’inammissibilità taglia fuori la domanda già all’inizio, prima che il giudice possa esaminarla”.

Cosa succede nei processi civili

Le conseguenze pratiche tra improcedibilità e inammissibilità possono essere decisive per l’andamento delle cause. Una sentenza recente del Tribunale di Bologna (n. 314/2025) chiarisce che una domanda dichiarata improcedibile può essere ripresentata dopo aver sistemato il problema procedurale. Invece, se la domanda è inammissibile perché mancano requisiti fondamentali come l’interesse ad agire o la legittimazione, non si può riproporre allo stesso modo. Una differenza che può sembrare sottile ma, come ricorda il giudice Marco Lelli, “per avvocati e cittadini è spesso la linea tra avere o meno accesso alla giustizia”. Non sono rari i casi in cui una causa si chiude senza dare alcuna tutela proprio per colpa dell’inammissibilità.

Un punto importante riguarda poi la possibilità di correggere o riproporre la domanda. Nel caso dell’improcedibilità, una volta sanata la mancanza (ad esempio svolgendo la mediazione richiesta), si può tornare subito davanti al giudice senza perdere tempo prezioso. Al contrario, l’inammissibilità spesso “chiude definitivamente la porta” per quella specifica richiesta, lasciando spazio solo a nuove cause con presupposti diversi.

Giurisprudenza e indicazioni recenti

La Cassazione civile (sentenza n. 8521/2024) ha ribadito che dichiarare una domanda inammissibile significa togliere al giudice la possibilità stessa di valutare quella richiesta; mentre l’improcedibilità riguarda invece un ostacolo successivo che si può correggere entro certi limiti. Non è solo teoria: come raccontano gli addetti ai lavori intervistati da Alanews, “questa distinzione guida le strategie degli avvocati sia nei processi ordinari sia nei ricorsi urgenti”.

Anche il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato quest’anno una circolare con consigli pratici per evitare errori negli atti iniziali: le nuove linee guida invitano a verificare sempre i requisiti richiesti dal codice e le condizioni per procedere, così da ridurre rischi inutili di improcedibilità o inammissibilità.

Guardando avanti: attenzione sul campo

In sintesi, nelle aule dei tribunali da Palermo a Torino i concetti di improcedibile e inammissibile restano strumenti fondamentali su cui avvocati e cittadini devono fare molta attenzione. Come ricordava ieri un funzionario della cancelleria del tribunale romano chiudendo le udienze alle 19.45: “Basta un piccolo errore all’inizio e la causa si blocca prima ancora di partire”. Un rischio concreto, soprattutto in un sistema dove i tempi processuali sono sempre sotto controllo.

Il dibattito continua aperto: distinguere bene tra improcedibilità e inammissibilità resta decisivo per garantire l’accesso alla giustizia. Perché ogni sbaglio all’ingresso può segnare tutta la strada che seguirà il processo.

Franco Sidoli

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