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Bonus agenzie di viaggio e tour operator, ecco chi può richiederlo

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Dalma Bonaiti

Chi può beneficiare del bonus per agenzie di viaggio e tour operator, tutte le agevolazioni fiscali e le modalità per richiederlo direttamente sul sito.

Il Ministero del Turismo rende noto attraverso un avviso del 14 settembre che i termini per la presentazione delle domande per il bonus destinato alle agenzie di viaggio e ai tour operator è stato prorogato.

Nello specifico, il termine per inviare le richieste di contributo, come stabilito nell’Avviso pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406, è fino alle ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2023.

Il Ministero del Turismo oltre ad aver annunciato una proroga per il bonus turistico, ha anche pubblicato un video tutorial ad agosto su YouTube dove viene spiegato passo passo come fare richiesta.

Queste manovre potrebbero davvero garantire a tutti la possibilità di accedere ad un aiuto prezioso per il settore turistico.

Bonus agenzie di viaggio e tour operator: ecco i requisiti richiesti

Il tax credit tour operator e agenzie

Vediamo nel dettaglio quali sono i soggetti destinatari di questo beneficio e quali sono le spese ammissibili.

Beneficiari del tax credit sono le agenzie di viaggio e i tour operator con i seguenti codici ATECO:

– 79.1: Attività delle agenzie di viaggio e tour operator
– 79.11: Attività delle agenzie di viaggio
– 79.12: Attività dei tour operator

Il credito di imposta viene riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti a partire dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale, per un importo massimo di 25.000,00 euro complessivi. Le risorse disponibili sono le seguenti:

– 18 milioni di euro per il 2022
– 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024
– 60 milioni di euro per il 2025

Le spese ammissibili per ottenere il credito di imposta includono:

– Installazione di impianti wi-fi con una velocità di connessione di almeno 1 Megabit/s in download.
– Creazione di siti web ottimizzati per il mobile.
– Acquisto di programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, con capacità di integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati.
– Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su siti e piattaforme specializzate.
– Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale.
– Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e ospitalità per persone con disabilità.
– Servizi di formazione per il titolare o il personale dipendente.

Sono esclusi dalle spese i costi di intermediazione commerciale.

Con l’Avviso n. 14406 del 31 luglio i soggetti interessati devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • svolgono un’attività d’impresa principale o prevalente, identificata dai codici ATECO
  • e possiedono i requisiti stabiliti nell’art. 2 del decreto del Ministro del Turismo, in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 giugno 2023, prot. n. 12331,
  • possono presentare la loro domanda di agevolazione utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica predisposta
  • Essere un’impresa attiva e non essere oggetto di procedure concorsuali.
  • Avere sede legale in Italia.
  • Essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, oltre ad essere in possesso di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che copra tutti gli anni dal 2019 al 2023.
  • Non essere soggetti a sanzioni interdittive.
  • Essere in regola con gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi.
  • Avere subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 pari almeno al 30% rispetto al fatturato e ai corrispettivi dell’anno 2019.
  • Essere costituiti o autorizzati a partire dal 1º gennaio 2020 fino alla data di conversione in legge del decreto numero 4 del 2022 e possedere un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che copra tutti gli anni dalla data di costituzione o autorizzazione fino al 2023.
Foto | RossHelen @Canva – lamiapartitaiva.it

Quando presentare la domanda

È possibile presentare la domanda fino a mezzogiorno del 2 ottobre 2023. Il titolare o il rappresentante legale dell’operatore economico potranno accedere e avere l’opportunità di:

  • utilizzare il servizio tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • delegare specificamente un terzo soggetto per presentare la domanda, fornendo il modulo apposito;
  • rilasciare dichiarazioni autocertificate conformi;
  • inviare digitalmente la domanda di contributo firmata dal soggetto interessato o dal suo delegato, ricevendo una conferma di ricezione dal sistema.

La scadenza per la presentazione delle richieste è di 30 giorni dalla data di registrazione del Decreto ministeriale da parte degli organi di controllo.

Modalità di calcolo del bonus agenzie di viaggio e tour operator

Gli operatori del settore devono presentare una dichiarazione che deve contenere le seguenti informazioni:

  1. L’ammontare delle fatture e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 che sarà confrontato con l’ammontare nel medesimo periodo del 2021.
  2. La differenza tra le operazioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 e quelle effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

 

Per calcolare tali importi, è necessario prendere in considerazione tutte le fatture mensili che riassumono le commissioni pagate agli intermediari senza IVA, relative alla vendita di pacchetti e servizi turistici da parte dei tour operator. Tali fatture devono essere annotate nel registro definito dagli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, o in un registro appositamente mantenuto in conformità con l’articolo 39 dello stesso decreto.

L’importo del contributo viene calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza menzionata nel punto 1, al netto della differenza menzionata nel punto 2:

  • 5% per i soggetti con ricavi fino a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019.
  • 3% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019.
  • 1% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
  • 0,5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Inoltre, l’importo del contributo viene calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza menzionata nel punto 2:

  • 50% per i soggetti con ricavi fino a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019.
  • 30% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019.
  • 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

Questa iniziativa rappresenta quindi una grande opportunità per tutte le agenzie di viaggio e i tour operator che vogliono digitalizzarsi e intraprendere un percorso di innovazione per restare al passo con i tempi.

Dalma Bonaiti

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