Milano, 20 novembre 2025 – La **Corte di Cassazione**, con una sentenza appena depositata, ha ribadito che non conta la natura del **garantito** quando si deve definire chi è il **garante**. Questa decisione, molto attesa da banche e studi legali specializzati in diritto commerciale, mette fine a interpretazioni diverse che si erano moltiplicate negli ultimi anni fra le corti di merito e alcuni esperti del settore.
## **Cassazione: il garante non cambia per il tipo di debito**
Dal testo della sentenza emerge chiaro che la **qualità del garante** va valutata senza guardare al tipo di obbligazione principale: sia che si tratti di un debito commerciale, sia che il garantito sia un privato o una società, le regole sul garante rimangono le stesse. “La natura dell’obbligazione garantita – ha spiegato la Corte – non cambia la posizione soggettiva del garante, che va valutata in base alle sue caratteristiche personali e giuridiche”. Una presa di posizione netta per mettere ordine in una giurisprudenza finora confusa, soprattutto quando si trattava di garanzie all’interno di gruppi societari.
## **Cosa cambia per banche e clienti**
La sentenza non è solo teoria. Nelle ultime settimane banche e finanziarie avevano rallentato la firma di nuovi contratti proprio aspettando una decisione definitiva. Un consulente legale milanese ci ha detto che molti istituti avevano suggerito ai clienti di attendere prima di firmare nuove fideiussioni. Ora tutto si sblocca: “Questo principio – ha aggiunto il legale – facilita chi offre garanzie bancarie, perché assicura uguali tutele a prescindere dal tipo di debito”.
## **La risposta delle banche**
L’**Associazione Bancaria Italiana** ha accolto con favore la decisione. In una nota inviata oggi ha sottolineato come “la chiarezza della Cassazione porta più stabilità nel sistema delle garanzie personali”. In pratica, grazie a questa pronuncia diminuisce il rischio di contenziosi e le banche possono lavorare con più sicurezza, senza temere contestazioni legate alla diversa natura del garantito.
## **Le differenze tra tribunali prima della Cassazione**
Negli ultimi mesi alcune sentenze a Roma e Torino avevano dato peso proprio alla natura del garantito per valutare la posizione del garante. “Si era creata confusione – ha detto un docente di diritto commerciale dell’Università Cattolica – con risultati diversi a seconda dei casi: in uno prevaleva la tutela per i consumatori, in un altro quella per gli imprenditori”. La **Cassazione** invece sceglie una strada unica: si basa sulle norme generali del codice civile e mantiene le tutele processuali già esistenti.
## **Cosa cambia per i consumatori**
E i cittadini? L’**Unione Nazionale Consumatori**, intervenuta nel pomeriggio, sottolinea che la sentenza non cambia i diritti dei garanti-consumatori ma rende tutto più chiaro. “Chi firma una fideiussione – spiegano dall’associazione – sa ora che la sua posizione non dipende dal tipo di debito ma resta protetto dalle norme generali”. Lo confermano anche alcuni avvocati che assistono famiglie nelle dispute con le banche su mutui prima casa.
## **Verso regole più chiare e stabili**
Questa decisione sembra mettere fine a una fase fatta di dubbi e interpretazioni diverse. Chi presta una **garanzia personale** potrà contare su criteri più fermi; mentre per banche e finanziarie cala il rischio che le garanzie vengano annullate in tribunale solo per questioni formali legate al tipo di debito. Gli effetti pratici si vedranno già nelle prossime settimane: alcune società milanesi ci hanno confermato che torneranno a proporre nuovi contratti dopo un periodo fermo.
## **La parola finale della Cassazione**
In sintesi, per la **Cassazione** la natura del garantito non può influire sulla qualificazione del garante. È un punto fermo nel mondo bancario e civile che chiude la porta a interpretazioni diverse e dà certezze agli operatori. Ora resta da vedere se arriveranno reazioni dal legislatore: nelle ultime settimane alcuni parlamentari avevano parlato di possibili modifiche al testo unico bancario proprio su questi temi. Ma quella è un’altra storia.