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Creditori pregiudicati e concordato: come opporsi all’omologazione e cosa succede in caso di silenzio del giudice

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Franco Sidoli

Milano, 8 dicembre 2025 – Nel tribunale fallimentare di Milano, il silenzio del giudice delegato su una domanda tempestiva di insinuazione al passivo viene oggi interpretato come un rigetto implicito. È questo l’orientamento che emerge dalle ultime sentenze e che ha trovato conferma da fonti giudiziarie lunedì mattina, mentre avvocati e curatori si confrontano con le scadenze delle procedure concorsuali.

Quando il silenzio vale come risposta

Il nodo della questione riguarda quei creditori che presentano domanda entro i termini stabiliti dall’articolo 101 della Legge Fallimentare. Spesso il giudice delegato non si esprime formalmente sulle richieste. La presidente della sezione fallimentare di Milano, Paola Riva Crugnola, lo ha chiarito in udienza il 2 dicembre: «La mancata decisione equivale a rigetto, per garantire certezza nei rapporti processuali e non lasciare nel limbo la posizione dei creditori». Un principio ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 29887/2023, depositata a ottobre.

In pratica, la domanda presentata entro i tempi giusti viene valutata nell’ambito della verifica dello stato passivo. Se il giudice non la accoglie esplicitamente, per la Cassazione va considerata respinta. «Questa regola tutela tutti», spiega l’avvocato Marco Dell’Acqua, curatore in diversi fallimenti milanesi. «Permette di attivare subito i meccanismi di tutela, come l’opposizione».

Tra procedure serrate e conseguenze concrete

Nel lavoro quotidiano delle aule milanesi capita spesso che, a causa del gran numero di richieste – soprattutto quando i creditori sono centinaia – le decisioni restino non scritte in modo esplicito. «Spesso le domande non ricevono risposta formale nei verbali», racconta Francesca Marchini, collaboratrice in cancelleria fallimentare. «Ma sul piano operativo quel silenzio vale come un rifiuto». Questo obbliga i creditori a seguire con attenzione gli aggiornamenti negli stati passivi pubblicati.

Se il nome del creditore manca tra quelli ammessi o se non c’è una risposta scritta che accolga la domanda, scatta un termine breve: 30 giorni per presentare opposizione dalla comunicazione o dal deposito dello stato passivo. Solo così il creditore potrà riprendere la causa davanti al tribunale. È un meccanismo tecnico ma che coinvolge ogni anno centinaia di persone a Milano: solo nel 2024 sono state presentate oltre 3.500 domande di insinuazione nei fallimenti delle società lombarde.

Perché si è arrivati a questa interpretazione

Dietro questa scelta c’è soprattutto la necessità di mettere un punto fermo nei rapporti giuridici. «Il sistema fallimentare», spiega il giudice delegato Laura Colnaghi, «ha bisogno di essere rapido ed evitare blocchi o dubbi nella ripartizione dell’attivo. Un silenzio senza effetti concreti sarebbe pericoloso». Ma non mancano le critiche: molti avvocati segnalano che questo automatismo può danneggiare chi è meno informato o privo di assistenza legale. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha più volte chiesto «più chiarezza nei verbali e comunicazioni tempestive sugli esiti delle domande», come ha detto il presidente Giovanni Bosio.

La Corte Suprema sottolinea che questa lettura segue un principio generale del processo civile: il giudice deve decidere su ogni richiesta e se tace si presume rigetto. Un concetto ribadito anche dalla dottrina universitaria: Chiara Venturini dell’Università Statale ricorda sempre ai suoi studenti come «il creditore deve controllare personalmente l’esito della propria domanda e agire entro i termini».

Un avvertimento ai creditori

Di fatto chi vuole insinuarsi al passivo deve fare molta attenzione. Gli uffici giudiziari raccomandano di controllare regolarmente lo stato passivo pubblicato sul portale del tribunale (nella sezione “fallimenti”), soprattutto subito dopo l’udienza. Le notifiche arrivano spesso via PEC ma possono subire ritardi, dicono dallo sportello pubblico in via Freguglia.

Rimane però fermo che senza un’accettazione esplicita la domanda si considera respinta e va reagito in fretta. Un dettaglio tecnico, certo, ma che può decidere tra recuperare un credito o perderlo nel meccanismo complesso delle procedure.

Milano si conferma così un laboratorio nazionale sulle procedure concorsuali: qui guardano con attenzione anche Roma e Torino. Sullo sfondo però resta una domanda aperta tra gli addetti ai lavori: questa prassi garantisce davvero tutti? Intanto sul tavolo ci sono già proposte per chiarire meglio tempi e modalità con cui i creditori vengono informati.

Franco Sidoli

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