Non tutti sanno che esiste anche la cd. discriminazione indiretta sul lavoro. Quali sono i rischi per il datore? Scopriamoli.
La normativa italiana in tema di lavoro contempla una serie di strumenti per tutelare i lavoratori e impedire discriminazioni da parte del datore.
Le discriminazioni nel settore lavorativo possono essere di due tipi differenti: discriminazioni dirette e discriminazioni indirette. La discriminazione diretta consiste nel trattamento sfavorevole che il datore riserva ad un dipendente e che si manifesta in maniera immediata. Ne è un esempio il trattamento sfavorevole che subisce una donna incinta.
La discriminazione indiretta, invece, si manifesta quando delle scelte del datore comportano l’esclusione o la penalizzazione di una categoria di lavoratori. Ad esempio, si vieta ad alcuni dipendenti di indossare un particolare copricapo durante le ore di lavoro, discriminando coloro che lo portano per questioni religiose (come il velo per le donne musulmane o la kippah per gli ebrei).
In altre parole, la discriminazione è indiretta quando una scelta del datore, anche se viene applicata a tutti i dipendenti, finisce, nei fatti, per discriminare alcuni di essi.
I dipendenti che hanno subito atti di discriminazione diretta o indiretta possono presentare ricorso al Tribunale, per ottenere l’annullamento del provvedimento e della decisione del datore di lavoro. Il ricorso può essere presentato anche nell’ipotesi in cui ci sia stato licenziamento discriminatorio.
Grava sul dipendente, tuttavia, l’onere della prova relativo alle circostanze di fatto dalle quali si può ricavare che c’è stata la discriminazione. Nel dettaglio, il dipendente deve provare i seguenti elementi:
Dopo che il lavoratore ha offerto tutte le prove richieste, il datore di lavoro dovrà, a sua volta, provare le circostanze che servono ad allontanare qualsiasi ipotesi discriminatoria. Se c’è stato licenziamento discriminatorio, il lavoratore verrà reintegrato nel posto di lavoro oppure, se non vuole più lavorare per il datore che lo ha trattato iniquamente, avrà diritto a un’indennità corrispondente a 15 mensilità.
Se, infine, la discriminazione è stata compiuta prima della sottoscrizione del contratto di lavoro, cioè in fase di selezione, si ha diritto al risarcimento del danno.
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