Chi possiede una casa all’estero, senza affittarla o usarla direttamente, sa bene che la questione fiscale è tutt’altro che semplice. Gli immobili “tenuti a disposizione” non entrano nel calcolo dell’Irpef, ma restano comunque tassati attraverso l’IVIE, l’Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero. Per il 2024, questa regola non cambia. Sono migliaia, in Italia, i contribuenti coinvolti: chi ha scelto di investire in una seconda casa oltreconfine deve fare i conti con questa realtà.
La legge italiana, in questo caso, traccia una linea chiara tra imposte dirette e patrimoniali, per evitare che si paghino due volte tasse simili. Così, il sistema fiscale allinea la tassazione degli immobili esteri a quella degli immobili sul territorio nazionale.
L’articolo 43, comma 1, lettera c-ter del TUIR è chiaro: gli immobili esteri che non sono affittati né usati direttamente non producono reddito imponibile ai fini Irpef. Sono, appunto, “tenuti a disposizione”. Per chi li possiede questo significa che non devono essere dichiarati come fonte di reddito.
Si tratta di un’attenzione importante perché evita che chi ha una seconda casa all’estero, magari destinata a un uso futuro o semplicemente conservata come investimento, venga tassato come se quell’immobile gli fruttasse un guadagno. Insomma, niente Irpef se non c’è reddito.
Ma attenzione: l’esenzione dall’Irpef non significa che l’immobile sia esente da ogni imposta. L’IVIE, infatti, si applica sempre e si calcola sul valore catastale o sul prezzo d’acquisto rivalutato, se più alto. Questa imposta si paga in modo simile all’IMU sugli immobili italiani, sottolineando il suo carattere patrimoniale.
L’IVIE è nata nel 2011 e resta l’unica imposta sugli immobili esteri che non producono reddito Irpef. Si paga ogni anno, calcolata con un’aliquota fissa – di solito lo 0,76% – sul valore dell’immobile, rilevato al primo gennaio.
La legge tiene conto delle caratteristiche dell’immobile per evitare che si applichino tasse troppo pesanti in modo ingiusto. Ci sono anche casi di esenzione o aliquote particolari, legati a trattati internazionali che evitano la doppia imposizione.
I contribuenti devono indicare il valore dell’immobile e calcolare l’imposta nel modello Redditi o nel 730. Pur non concorrendo al reddito Irpef, l’IVIE resta un tributo patrimoniale obbligatorio, dovuto indipendentemente dall’uso dell’immobile.
Questo sistema punta a una tassazione equa, basata sul valore reale degli immobili e con regole chiare per chi detiene proprietà all’estero. L’esenzione Irpef, insieme al regime IVIE, dà un sollievo rispetto alle imposte sui redditi, ma mantiene la pressione fiscale sul patrimonio immobiliare.
Nel 2024, le autorità fiscali italiane continuano a monitorare con attenzione le dichiarazioni e a far rispettare il pagamento dell’IVIE per gli immobili esteri “tenuti a disposizione”. La conferma dell’esenzione Irpef è un vantaggio per molti contribuenti, ma resta l’obbligo di rispettare tutte le altre regole fiscali.
Chi possiede immobili all’estero deve valutare con cura non solo l’IVIE, ma anche eventuali imposte locali. Alcuni Paesi hanno accordi con l’Italia per evitare la doppia tassazione, ma è fondamentale aggiornarsi sulle normative in vigore per gestire al meglio la propria posizione fiscale.
La detenzione di immobili non produttivi di reddito comporta diritti e doveri precisi, tra cui l’obbligo di comunicare i dati catastali nella dichiarazione dei redditi. Le amministrazioni fiscali italiane vigilano con rigore sull’adempimento dell’IVIE e sulle sanzioni in caso di omissioni.
Insomma, per il 2024 il quadro resta quello di un equilibrio: niente Irpef sui redditi inesistenti, ma una tassazione patrimoniale puntuale per gli immobili all’estero. Un segnale chiaro che possedere case fuori dall’Italia significa anche rispettare regole precise e pagare le tasse dovute.
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