Fattura elettronica obbligatoria per tutti: dal 1 gennaio 2024 chi non rispetterà le regole riceverà multe salatissime.
Dal 1° gennaio 2024, una trasformazione epocale attende gli operatori commerciali italiani: l’obbligo di emettere la fattura elettronica diventerà universale. Niente più distinzioni tra chi adotta il Sistema di interscambio (S.d.I.) e chi preferisce il formato cartaceo o altri canali telematici. Questa rivoluzione coinvolgerà persino i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.
L’obbligo di fattura elettronica è stato esteso anche ai contribuenti in regime forfettario e a coloro precedentemente esentati, come indicato dal decreto PNRR. Emettere fatture cartacee in violazione dell’obbligo elettronico comporterà conseguenze sia per il venditore che per l’acquirente, soprattutto se quest’ultimo è un altro operatore commerciale (B2B).
L’obbligo di fattura elettronica per i forfettari è entrato in vigore il 1° luglio 2022, se nel 2021 hanno superato i 25.000 euro di ricavi/compensi. Per gli altri forfettari, l’obbligo inizierà il 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi del biennio 2022/2023. Attenti però: se nel corso del 2023 un forfettario supera il nuovo limite di 100.000 euro e perde il regime agevolato, è obbligato a emettere fattura elettronica con IVA già nel 2023, secondo la circolare n°32/e 2023.
Ricordiamoci inoltre che, per le transazioni con i consumatori finali (B2C), dopo la predisposizione della fattura elettronica, è comunque necessario rilasciare una copia cartacea al cliente. Potrebbe essere anche inviata una copia in formato PDF tramite e-mail. L’obbligo di emettere una copia cartacea persiste anche nei rapporti con i consumatori finali. Tuttavia, con il DL 145/2023, le fatture elettroniche inviate al S.d.I. possono essere consultate automaticamente dai consumatori attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Ma cosa succede se, involontariamente, un operatore emette una fattura cartacea invece di quella elettronica tramite S.d.I.? La fattura cartacea non è considerata fiscalmente emessa, impedendo all’acquirente di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Il fornitore deve regolarizzare la situazione emettendo la fattura elettronica e, in mancanza, il cliente è obbligato a emettere un’auto-fattura.
Per chi non dovesse compiare tempestivamente tali doveri, le sanzioni, previste dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs 471/1997, comprendono una penalità tra il 5% e il 10% dell’importo non documentato o non registrato, con un minimo di 500 euro. Nel caso in cui la violazione non influisca sulla determinazione del reddito, si applica una sanzione da 250 a 2.000 euro.
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