Roma, 29 novembre 2025 – Nel mondo delle **operazioni societarie** italiane, la questione della **retrodatazione** continua a far discutere imprenditori, professionisti e giuristi. Oggi, giovedì mattina, è arrivato un chiarimento importante dal **Ministero dell’Economia**, che ha inviato una nota agli ordini professionali. Al centro del dibattito c’è il dubbio se si possa o meno retrodatare gli effetti di alcune operazioni straordinarie, soprattutto quando si tratta di una vera e propria **trasformazione** della società.
## **Retrodatazione e trasformazioni: il principio ribadito**
Il ministero ha ribadito con chiarezza: la **retrodatazione degli effetti** non è possibile quando l’operazione cambia la natura giuridica della società. Spiegano testualmente: “Non si può applicare la retrodatazione a operazioni che modificano l’assetto giuridico e patrimoniale della società, come accade nelle trasformazioni”. Un principio che non è nuovo, ma torna sotto i riflettori dopo alcune richieste arrivate da notai.
## **Cos’è la retrodatazione e perché non vale per le trasformazioni**
La **retrodatazione**, nel mondo delle società, significa far partire gli effetti civili o fiscali di un’operazione da una data precedente rispetto alla firma o al deposito dell’atto. In fusioni e scissioni questo è ammesso entro certi limiti dalla legge. Ma per la **trasformazione** – ovvero quando una società cambia forma, per esempio da S.r.l. a S.p.A. – le regole sono diverse.
Come spiegano gli esperti: “Nelle trasformazioni, la retrodatazione può influire sui diritti di terzi e su situazioni già consolidate. Un rischio che il legislatore ha scelto di evitare”. La protezione dei creditori e la certezza nei rapporti sono le ragioni principali dietro questa scelta.
## **Reazioni dal campo e cosa cambia davvero**
Le prime reazioni non si sono fatte attendere. Il notaio romano **Mario Rizzo** ha detto ad alanews.it: “Spesso le imprese vogliono sapere se possono far valere una trasformazione da una data precedente alla fine dell’anno fiscale. Ma le regole sono chiare: non si può.” Questa chiarezza serve proprio a evitare contenziosi o malintesi tra le parti.
Chi lavora nel settore ricorda come questo tema torni sempre nelle chiusure d’anno. Le richieste di retrodatazione spesso nascono per motivi fiscali o organizzativi, ma si scontrano con limiti ben precisi imposti dalla legge – limiti confermati dal recente chiarimento del ministero.
## **Le norme dietro il divieto**
La base normativa è l’articolo 2500 del codice civile, che regola proprio la **trasformazione** delle società. Come spiega lo studio legale **Rossi & Partners**, “la legge richiede adempimenti formali rigidi e tutela i terzi da cambiamenti potenzialmente dannosi”. Per fusioni e scissioni invece la retrodatazione resta possibile entro certi paletti, secondo gli articoli 2501-ter e seguenti.
L’Agenzia delle Entrate aveva già escluso la retrodatazione per le trasformazioni in vari documenti ufficiali. Ora anche il Ministero dell’Economia mette un sigillo su questa posizione. È un dettaglio tecnico ma decisivo per chi deve organizzare attività d’impresa in modo sicuro.
## **Cosa significa tutto questo per le imprese**
In pratica, chi decide di fare una **trasformazione societaria** deve sapere che l’efficacia legale scatta solo dalla data dell’atto o dal suo deposito al Registro delle Imprese. Non esistono scorciatoie temporali. Alcuni commercialisti romani sentiti oggi in via Po confermano: “Questo può complicare chi vuole chiudere l’esercizio puntando su un cambio di forma societaria”.
## **Nessuna novità all’orizzonte**
Al momento non sono previsti cambiamenti di legge su questo fronte. Fonti parlamentari spiegano che “la questione non è all’ordine del giorno” per questa sessione parlamentare. Insomma, vale ancora il principio: niente **retrodatazione** per le trasformazioni, così si protegge la trasparenza dei rapporti tra imprese e terzi.
In conclusione, il chiarimento odierno fa chiarezza su un tema complesso ma concreto. Le società italiane devono tenere a mente: la retrodatazione c’è sempre, ma non quando si cambia davvero l’identità giuridica della società.