Buone notizie per tutte le donne che hanno avuto un bambino mentre non lavoravano: possono richiedere un accredito.
Sono davvero tante le donne che, mentre lavorano, portano avanti anche una gravidanza. Come è ben noto, queste donne, possono usufruire della maternità e non lavorare per un periodo di tempo limitato. Quello che molte donne invece non sanno è che possono avere un accredito anche se sono incinte ma non lavorano.
Parliamo dell’accredito dei contributi figurativi per maternità al di fuori di un rapporto di lavoro e riguarda esclusivamente i dipendenti pubblici. Si tratta di un accredito molto importante dal momento che tale accredito vale anche per il riconoscimento della pensione. Vediamo i dettagli.
L’istituto dell’accredito figurativo permette alle madri lavoratrici dipendenti iscritte alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici di ottenere il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi di astensione obbligatoria per maternità (congedo di maternità) fruiti al di fuori del rapporto di lavoro.
Tale accredito è rivolto alle madri lavoratrici dipendenti iscritte alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici. In caso di morte o grave infermità della madre lavoratrice, o di abbandono o affidamento esclusivo del figlio al padre, il congedo di paternità (astensione obbligatoria) con accredito figurativo dei contributi spetta al padre, se il periodo avviene al di fuori del rapporto di lavoro.
La durata complessiva del congedo di maternità è di 5 mesi e può essere fruita in diversi modi (flessibilità del congedo). In caso di parto prematuro, il congedo di maternità può superare i 5 mesi. Per ottenere l’accredito figurativo è necessario presentare domanda alla Gestione pensionistica pubblica di appartenenza.
La domanda deve essere presentata online sul sito dell’INPS. Per poter fare domanda, però, bisogna possedere alcuni requisiti specifici tra cui almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro; essere in servizio al momento della presentazione della domanda. In caso di cessazione dal servizio, è possibile presentare la domanda se non si è conseguito un diritto a pensione o se si è in costanza di versamento volontario di contributi.
Nel momento in cui si presenta la domanda bisogna allegare la seguente documentazione: modulo di domanda; certificato di nascita del figlio; dichiarazione del datore di lavoro attestante la data di inizio e fine del congedo di maternità. Inoltre bisogna presentare eventuale documentazione comprovante la morte o la grave infermità della madre lavoratrice ed eventuale documentazione comprovante l’abbandono o l’affidamento esclusivo del figlio al padre.
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