Imprenditore individuale cancellato: accesso al concordato minore liquidatorio confermato dalla legge

Franco Sidoli

18 Febbraio 2026

Milano, 18 febbraio 2026 – Il divieto previsto dall’articolo 33 comma 4 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), stando alle interpretazioni giurisprudenziali più recenti, riguarda solo la figura dell’imprenditore collettivo. Questo tema, che sta al cuore della normativa sulla crisi d’impresa e dei procedimenti di insolvenza, è tornato sotto i riflettori dopo alcune sentenze dei tribunali specializzati emerse nelle ultime settimane.

Il divieto vale solo per gli imprenditori collettivi

L’articolo 33 comma 4 CCII, entrato in vigore nel luglio 2022 dopo una lunga riforma della legge fallimentare, stabilisce che “il curatore non può essere scelto tra i creditori, tra chi nei due anni precedenti ha lavorato come dipendente o autonomo per l’imprenditore o per società da lui controllate, collegate o sotto comune controllo”. A prima vista, la norma sembra riguardare sia l’imprenditore individuale sia le società. Ma le sentenze più recenti stanno restringendo questo divieto solo alle società, escludendo dunque gli imprenditori individuali.

Una lettura sostenuta da decisioni prese dai tribunali fallimentari di Milano e Torino, nonché da autorevoli esperti. “Lo scopo della norma – spiega il professor Paolo Gallo, docente di diritto commerciale all’Università degli Studi di Milano – è evitare conflitti di interesse in procedure che coinvolgono gruppi societari o strutture complesse. Nel caso dell’imprenditore individuale questo problema praticamente non si pone”.

Giurisprudenza recente e opinioni a confronto

Negli ultimi mesi, come evidenzia anche la rivista Giurisprudenza Commerciale, si afferma una tendenza a escludere il divieto per i titolari di imprese individuali. In un’ordinanza del 22 gennaio scorso della sezione fallimentare del Tribunale di Milano si legge chiaramente che “la norma va interpretata pensando alla trasparenza e alla terzietà delle procedure che coinvolgono strutture societarie; per l’imprenditore individuale la disposizione risulta superflua”.

Non tutti però sono d’accordo con questa lettura. Alcuni studiosi ritengono che il legislatore abbia voluto mantenere un testo ampio proprio per coprire ogni tipo di attività imprenditoriale. “Non è escluso che in futuro la Cassazione possa rivedere i confini di applicazione”, avverte l’avvocato Francesca Lupi, esperta in diritto delle procedure concorsuali.

Che impatto ha sulla scelta dei curatori

La questione non è solo teorica: influisce direttamente su chi può diventare curatore fallimentare e sulle procedure dei tribunali. Se il divieto resta limitato agli imprenditori collettivi, allora professionisti con rapporti recenti con imprenditori individuali potranno essere nominati senza problemi.

Fonti del Tribunale di Torino, sentite lunedì mattina, spiegano come “questa interpretazione rende più semplice il lavoro delle cancellerie e riduce i rischi di contestazioni sulle nomine nei casi meno complessi”. Parliamo soprattutto di piccole imprese, agricole o artigiane del Piemonte. Ma l’effetto si avverte anche nelle grandi città come Milano.

Cosa ci aspetta nel prossimo futuro

Resta da vedere se questa prassi diventerà stabile o se ci saranno cambiamenti legislativi o nuovi orientamenti dalle corti superiori. Nel frattempo, gli ordini degli avvocati e dei commercialisti si chiedono se sia giusto mantenere regole diverse tra società e imprese individuali. “La trasparenza deve valere sempre, indipendentemente dalla forma giuridica”, sottolinea Giuseppe Benassi, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano.

Fino a quando non arriveranno chiarimenti dal legislatore o dalla Cassazione, chi lavora nel settore continuerà ad attenersi alle decisioni locali. Solo allora si potrà capire davvero quale effetto avrà il divieto ex articolo 33 comma 4 CCII sul funzionamento quotidiano delle procedure concorsuali italiane.

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