Roma, 25 novembre 2025 – L’**elezione del domicilio** fatta in giudizio, come stabilito dall’**articolo 17 del decreto legislativo 546 del 1992**, continua a mantenere i suoi effetti anche nei **gradi successivi del processo tributario**. La questione, tornata al centro delle discussioni nelle Commissioni tributarie di Roma, riguarda la validità della scelta iniziale e le sue conseguenze sulle fasi successive del procedimento.
## **Articolo 17: quando la scelta del domicilio dura fino alla fine**
L’**art. 17 del DLgs. 546/92** è chiaro: “l’elezione di domicilio fatta nel ricorso o negli scritti difensivi produce effetto per tutti i gradi del giudizio, salvo che sia espressamente revocata”. È una norma semplice, ma che spesso si presta a interpretazioni diverse da parte di giudici, avvocati e funzionari dell’Agenzia delle Entrate. In sostanza, chi indica un indirizzo – sia lo studio legale o quello di un consulente – rimane “legato” a quell’indicazione anche in appello e in Cassazione. Solo una revoca esplicita e formale può modificare questa situazione.
“Se si indica il domicilio professionale del difensore nel primo grado, quell’indirizzo resta valido anche nei gradi successivi, a meno che il difensore non depositi un atto per revocarlo”, ha spiegato un funzionario della Commissione tributaria regionale del Lazio, contattato da alanews.it questa mattina.
## **Notifiche e comunicazioni: il peso dell’indirizzo scelto**
Questa regola ha un impatto diretto sulle **notifiche degli atti** e su come vengono trasmesse le comunicazioni delle Commissioni. In pratica, se l’**Agenzia delle Entrate** deve notificare una sentenza o un atto di appello, lo farà all’indirizzo indicato al primo grado – anche dopo mesi o anni – a meno che non ci siano aggiornamenti ufficiali.
Succede spesso che uno studio cambi sede o che l’avvocato venga sostituito. Se non si comunica subito la modifica alle autorità tributarie, tutti gli atti continueranno ad arrivare al vecchio indirizzo. Questo può creare problemi seri: notifiche inviate a indirizzi non più attivi rischiano di non arrivare al destinatario. Ne derivano contestazioni e richieste di rinvio dei termini processuali. Molti operatori sottolineano come la mancanza di una comunicazione tempestiva della revoca o variazione possa incidere pesantemente sul diritto di difesa.
## **La parola agli esperti: la certezza prima di tutto**
Tra gli avvocati tributaristi questo principio è visto come una garanzia fondamentale di **certezza processuale**: “Serve per evitare che chi partecipa al processo cambi più volte indirizzo rendendo impossibile notificare gli atti”, ha detto ieri pomeriggio l’avvocato Stefano Miraglia, tributarista con studio in via Cola di Rienzo. Detto questo, la norma può diventare un problema concreto quando non si aggiornano subito i dati.
Anche la Corte di Cassazione ha ribadito in sentenze recenti (vedi sentenza n. 21545/2023) che la validità prolungata dell’elezione serve a dare sicurezza alle parti e all’amministrazione fiscale. Però ha invitato a valutare caso per caso se l’atto è davvero arrivato a destinazione. Se si dimostra che il difensore aveva interrotto il rapporto con il cliente e ne aveva dato formale comunicazione al giudice, notificare al vecchio domicilio potrebbe essere considerato nullo.
## **Quando manca la revoca: rischi e conseguenze**
Non sono rari i casi in cui – per dimenticanza o poca esperienza – l’**elezione di domicilio** resta valida anche quando cambiano avvocati o consulenti. Così l’Agenzia continua a inviare gli atti all’indirizzo noto, con il rischio concreto della cosiddetta “notifica a vuoto”. I giudici devono allora decidere su eventuali richieste di proroga dei termini fatte perché la comunicazione non è mai arrivata.
Una circolare del Ministero dell’Economia spiega chiaramente che “tocca alla parte segnalare subito ogni variazione all’autorità procedente”.
Nelle stanze della Commissione tributaria provinciale di Roma Nord ci sono diversi casi in cui le notifiche sono andate perse proprio perché non si era aggiornato l’indirizzo: “Il rischio è sempre dietro l’angolo – ammette un funzionario amministrativo – ma finché non arriva una formale modifica resta quello scritto agli atti”.
## **Un dettaglio tecnico dal grande impatto**
L’articolo 17 può sembrare un piccolo dettaglio tecnico fuori dalla portata dei non addetti ai lavori. In realtà, però, influisce sul corretto svolgimento dei processi tributari e tutela i diritti delle parti coinvolte. La regola serve a prevenire abusi e ritardi ma richiede attenzione continua da parte degli operatori. Per molti contribuenti quella firma sul ricorso è un vincolo serio: solo un atto formale può scioglierlo.
Roma, 25 novembre 2025 – È partito questa mattina a Roma un nuovo quotidiano online…
Roma, 25 novembre 2025 – Da questa mattina è online il nuovo portale dedicato all’**aggiornamento…
Genova, 28 ottobre 2025 – **Un congresso nazionale** che doveva essere un momento di confronto…
Roma, 29 ottobre 2025 – Oggi alla **Commissione Finanze della Camera** si è acceso un…
Roma, 24 novembre 2025 – Nel mondo dell’informazione digitale, a fare la differenza sono i…
Roma, 24 novembre 2025 – Un **accordo** è stato raggiunto oggi a Palazzo Chigi tra…