Roma, 29 novembre 2025 – Nel panorama della **procedura fallimentare** italiana, la Corte di Cassazione ha ribadito ieri un punto importante: nei **contratti firmati dal curatore** durante la gestione dell’impresa fallita si può prevedere una **prelazione convenzionale**. La sentenza, che chiude una disputa tra una società fallita e un creditore, conferma un principio che interessa sia i professionisti sia le aziende coinvolte in queste procedure.
## Prelazione e curatori: cosa cambia davvero
La sentenza della **Corte di Cassazione** (Sezione I Civile), depositata in mattinata, chiarisce che la **prelazione convenzionale** – cioè il diritto di preferenza nell’acquisto di un bene rispetto ad altri potenziali compratori – è ammessa anche nei contratti stipulati dal **curatore fallimentare**. Un tema che ha acceso il dibattito tra gli addetti ai lavori, soprattutto per le conseguenze pratiche sulla gestione dei beni da liquidare.
«Il curatore può inserire clausole di prelazione nei contratti che firma, a patto che questo non danneggi l’interesse dei creditori a ottenere il massimo valore possibile», spiega l’avvocato Marco Giannotti, esperto in diritto fallimentare, contattato da alanews.it poco dopo l’uscita del dispositivo. In sostanza, secondo i giudici della Suprema Corte, la prelazione non viola i principi di parità tra i creditori. Anzi, serve a rendere più efficiente la vendita e a valorizzare meglio gli asset.
## Il caso dietro la sentenza
La vicenda riguarda un complesso immobiliare di una società dichiarata fallita nel 2021 dal Tribunale di Milano. Il **curatore**, con l’ok del giudice delegato, aveva firmato con un potenziale acquirente un contratto preliminare che riconosceva una **prelazione** in caso di successiva vendita a terzi. Ma all’avvio della procedura competitiva, un secondo offerente aveva contestato questa clausola.
I giudici di primo grado avevano dato ragione al secondo offerente. La decisione è stata però ribaltata dalla Cassazione su ricorso del primo acquirente. «La prelazione convenzionale – si legge nelle motivazioni – non va a scapito del principio del miglior realizzo se accompagnata da una procedura trasparente e competitiva», scrivono i magistrati. Per gli operatori, questo passaggio è decisivo: mette ordine tra le esigenze del mercato e quelle dei creditori.
## Cosa significa per i curatori fallimentari
Da un punto di vista pratico, la pronuncia apre nuove possibilità per chi gestisce l’attivo fallimentare. «Non cambia il fatto che il curatore deve lavorare nell’interesse dei creditori», commenta Laura Restivo, commercialista esperta in concordati preventivi. «Ma adesso può muoversi con più libertà nel definire gli accordi commerciali».
Nel concreto, la **prelazione convenzionale** può essere uno strumento prezioso quando si tratta di vendere beni difficili da piazzare o quando ci sono investitori pronti a impegnarsi solo se hanno qualche garanzia in più. Resta però fondamentale che ogni operazione sia approvata dal giudice delegato e fatta in modo trasparente.
## Le reazioni degli esperti e cosa aspettarsi
Tra avvocati e commercialisti il clima è prudente ma positivo. La sentenza arriva dopo anni di interpretazioni diverse nei vari tribunali italiani. «Finalmente abbiamo un orientamento chiaro», commenta Giuseppe Pugliese, presidente dell’Associazione Curatori Fallimentari Italiani. «Questo potrebbe sbloccare molte trattative».
Per i creditori invece nulla cambia nei loro diritti: la prelazione riguarda solo il diritto a essere preferiti nella vendita del bene, non nella divisione del ricavato. Ogni clausola però sarà valutata caso per caso dal giudice.
Nel frattempo negli uffici giudiziari sono arrivate richieste di chiarimenti su vecchie trattative rimaste in sospeso proprio per questa incertezza interpretativa. Nelle prossime settimane si vedrà quale effetto avrà questa sentenza sul mercato delle vendite fallimentari.
Quel che è certo è che da ieri è chiaro: nei **contratti firmati dal curatore**, la **prelazione convenzionale** è possibile – purché sia guidata dall’interesse dei creditori e approvata dal giudice – anche nella normativa fallimentare italiana più recente.
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