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Risarcimento lucro cessante e plusvalenze su partecipazioni: cosa cambia nel regime fiscale

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Franco Sidoli

Roma, 25 gennaio 2026 – Arriva dall’Agenzia delle Entrate un chiarimento molto atteso sulle regole fiscali che riguardano il risarcimento per il danno emergente dopo la cessione di una partecipazione societaria. Ieri pomeriggio, una circolare pubblicata sul sito ufficiale ha chiarito che questa forma di ristoro – concessa a seguito della vendita di quote o azioni – non genera “redditi diversi” ai fini IRPEF. Una precisazione importante, che secondo tributaristi e consulenti sentiti ieri sera potrebbe avere effetti concreti sia per i privati sia per le aziende coinvolte in queste operazioni.

Quando il risarcimento non è reddito

Il caso in questione riguarda chi, dopo aver venduto una quota in una società (che sia una Srl o una Spa), riceve un risarcimento per una perdita reale subita: si parla appunto di “danno emergente”, cioè di un danno diretto e documentato dal cedente. Fino ad ora, la mancanza di indicazioni precise aveva creato dubbi sulla possibile tassazione di questi importi. La circolare interviene proprio su questo punto e chiarisce: il ristoro per danno emergente legato alla cessione non deve essere dichiarato come reddito diverso nella dichiarazione annuale.

Gli esperti del settore sottolineano che questa precisazione risponde a esigenze concrete. “Il risarcimento serve a coprire una perdita già subita, non rappresenta un guadagno in più”, spiega Sergio Valeri, commercialista romano con molti clienti nel settore M&A. “Solo se si tratta di plusvalenze reali si apre il discorso della tassazione”.

Un chiarimento utile a molte operazioni

Il tema tocca non solo grandi transazioni tra società quotate ma anche molte compravendite più ordinarie tra privati o piccole imprese. Dopo la vendita delle quote, infatti, non sono rari i contenziosi: differenze sul prezzo, debiti nascosti o passività emerse solo dopo. Spesso si arriva a un accordo stragiudiziale con il pagamento di una somma a titolo di ristoro per il danno emergente. Qui nasceva la domanda: quella somma va tassata come “reddito diverso” oppure no?

La circolare cita anche sentenze della Corte di Cassazione e pareri dottrinali per ribadire che quel risarcimento serve solo a ricostruire il patrimonio perso dal cedente e quindi non costituisce un arricchimento. Di conseguenza, non rientra tra i redditi tassabili secondo l’articolo 67 del Tuir. Una questione tecnica, ma con un peso notevole sulla fiscalità d’impresa.

Professionisti cauti ma soddisfatti

Negli studi tributari di Roma e Milano il testo della circolare viene analizzato in queste ore alla ricerca di conferme pratiche. Marco Albani, partner in una società di advisory, vede nella nuova interpretazione uno strumento per limitare i contenziosi con l’Amministrazione finanziaria dopo la cessione: “Spesso le operazioni si bloccano proprio per dubbi sulla natura fiscale degli indennizzi”, racconta Albani al termine di una conference call. “Questa lettura dà sicurezza e aiuta a pianificare meglio”.

Non mancano però avvertenze: altri professionisti ricordano che sarà sempre fondamentale verificare bene la documentazione e provare l’effettività del danno subito. L’Agenzia stessa insiste sul fatto che solo il danno patrimoniale realmente documentato può beneficiare dell’esclusione dalla tassazione.

Cosa cambia davvero per imprese e privati

Chi ci guadagna davvero sono i privati e le piccole imprese alle prese con cessioni societarie complicate da conti da chiudere o passività scoperte solo dopo l’accordo. “Sapere che il ristoro per un danno patrimoniale certificato non finisce nei redditi diversi aiuta a chiudere prima i conti col Fisco”, racconta una giovane imprenditrice lombarda che ha appena venduto le sue quote.

Anche notai e avvocati specializzati seguono con attenzione: servirà precisione nella scrittura degli accordi e dei verbali che attestano il danno emergente.

Resta da vedere se arriveranno altre novità dal governo o dal Parlamento nei prossimi mesi. Alcune associazioni di categoria hanno già chiesto incontri col Ministero dell’Economia per approfondire altri aspetti fiscali legati alle grandi operazioni straordinarie. Per ora però questo chiarimento fa da punto fermo: il ristoro da danno emergente dopo la cessione non è reddito diverso, semplificando così gli adempimenti fiscali per chi compra e vende quote societarie.

Franco Sidoli

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