Tribunale Ue conferma accisa per irregolare circolazione di prodotti con ammanchi allo scarico secondo Direttiva Accise 2008/118

Sonia Rinaldi

30 Novembre 2025

Bruxelles, 30 novembre 2025 – Il **Tribunale dell’Unione europea** ha dato il suo verdetto, confermando ieri l’applicazione della **presunzione prevista dall’articolo 10 della Direttiva Accise 2008/118**. Una sentenza molto attesa nel settore dei prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione. Al centro del caso, un contenzioso tra le autorità doganali di uno Stato membro e una società di import-export sulla movimentazione di merci sottoposte a imposta speciale.

## Presunzione fiscale: la Corte mette i puntini sulle i

L’articolo 10 della **Direttiva Accise 2008/118** stabilisce una regola semplice: se hai prodotti soggetti ad accisa fuori dal regime di sospensione, devi pagare l’imposta, a meno che tu non dimostri il contrario. Il Tribunale Ue ha spiegato chiaramente che questa presunzione non viola né la libertà d’impresa né la libera circolazione delle merci.

La Corte ha sottolineato come «la **presunzione** serve a garantire il corretto funzionamento del mercato unico», evitando che prodotti come alcolici, tabacchi o carburanti circolino senza pagare le tasse dovute. Insomma, senza prove contrarie, spetta all’operatore dimostrare di aver già pagato.

## Il caso in dettaglio: cosa è successo

Tutto parte da un episodio del 2022. Una società con sede a **Rotterdam** aveva spedito diversi carichi di oli minerali verso la Germania. Ma al loro arrivo, le autorità doganali tedesche hanno trovato irregolarità nei documenti. Hanno sospettato che quei prodotti fossero stati immessi in consumo senza pagare l’accisa.

La società ha contestato questa presunzione in Germania, sostenendo di aver già versato le imposte nel Paese d’origine. Peccato però che mancasse la documentazione richiesta dalle autorità tedesche. Il caso è passato così dalle corti nazionali fino ad arrivare al **Tribunale Ue**.

Durante l’udienza del 12 settembre scorso, gli avvocati della società avevano chiesto un’applicazione meno severa dell’articolo 10. «Non si può chiedere all’operatore un onere probatorio impossibile», aveva detto l’avvocato Marianne Keller. Ma i giudici non hanno dato ascolto a queste ragioni.

## Reazioni contrastanti: Stati soddisfatti, imprese preoccupate

Subito dopo la sentenza sono arrivate le prime reazioni. Dal ministero delle Finanze tedesco si respira soddisfazione per il chiarimento arrivato dal Tribunale. «Era importante ribadire un principio chiave nella lotta contro le frodi sulle accise», hanno commentato.

Sul fronte degli operatori del settore, invece, il clima è più teso. **Confindustria Energia**, che rappresenta aziende della raffinazione e distribuzione carburanti, avverte che questa sentenza «porta una rigidità che rischia di penalizzare molte imprese corrette». Per loro c’è il rischio concreto di nuovi costi e sanzioni anche per piccoli errori formali.

## Cosa cambia da ora in poi: controlli più stringenti e oneri a carico degli operatori

Con questa decisione si apre una nuova fase per chi commercia prodotti soggetti ad accisa. Le fonti legali spiegano che ora resta fermo l’onere della prova sul pagamento delle imposte a carico di chi detiene le merci fuori dal regime sospensivo.

«Preparatevi a controlli più attenti ai confini interni dell’Unione», avverte un funzionario doganale italiano, che preferisce rimanere anonimo. Ogni spedizione dovrà avere documenti precisi e aggiornati. Chi non li presenterà rischia non solo di dover pagare subito l’imposta ma anche multe.

Da Bruxelles fanno sapere però che questa norma serve a fermare gli abusi. Le frodi sulle accise fanno perdere agli Stati membri centinaia di milioni ogni anno.

## Quali scenari per il futuro: ricorsi e adattamenti

Anche se la sentenza entra subito in vigore, resta aperta la porta per un possibile ricorso davanti alla Corte di giustizia Ue. I legali della società coinvolta hanno detto che valuteranno «ogni strada possibile», anche se ammettono che il Tribunale sembra aver tracciato una linea chiara.

Adesso si aspetta di vedere come gli altri Stati membri adegueranno le loro procedure e quale sarà l’effetto concreto sulle imprese del settore delle **accise** nei prossimi mesi. Una cosa è certa: la **presunzione dell’articolo 10** rimane valida e operativa su tutto il territorio europeo senza molti margini d’incertezza.

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