Apprendistato di primo livello, cos’è e come funziona

Cos’è l’apprendistato di primo livello, come funziona questa opportunità per avviare la tua carriera professionale e acquisire competenze specifiche nel settore che desideri.

Se sei un giovane ambizioso che desidera entrare nel mondo del lavoro con il piede giusto, l’apprendistato di primo livello potrebbe essere la scelta più saggia per te.

L’apprendistato di primo livello è un percorso formativo professionale che si propone di offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze specifiche in un settore di loro interesse, guidati da esperti del campo. È un’opportunità unica per unire teoria e pratica, consentendoti di imparare sul campo e allo stesso tempo ottenere una qualifica riconosciuta.

Come funziona? Bene, l’apprendistato di primo livello si divide in due componenti fondamentali: la formazione teorica e quella pratica.

  • La parte teorica avviene generalmente all’interno di un centro di formazione, dove parteciperai a lezioni che ti forniranno una solida base di conoscenze nel campo prescelto. Questa formazione può durare da pochi mesi a qualche anno, a seconda del settore e delle esigenze specifiche
  • Parallelamente alla formazione teorica, eseguirai anche la parte pratica, che avverrà direttamente in un’azienda o un’organizzazione. Sarai assegnato a un mentore, un professionista con esperienza, che ti guiderà e ti consentirà di mettere in pratica ciò che hai appreso durante la formazione teorica. Questa esperienza sul campo ti darà l’opportunità di toccare con mano il mondo reale del lavoro e di affinare le tue competenze pratiche.

Esistono poi altri vantaggi:

  • A differenza di altri percorsi formativi, l’apprendistato di primo livello ti offre anche un vantaggio economico. Durante il percorso, percepirai uno stipendio, che ti permetterà di coprire le tue spese personali e godere di una certa indipendenza finanziaria.
  • Inoltre, l’apprendistato di primo livello ti offre concrete possibilità di occupazione dopo la sua conclusione. Avrai una formazione dedicata e su misura per affrontare le sfide del settore prescelto e acquisirai competenze molto richieste sul mercato del lavoro. Di conseguenza, avrai un’opportunità maggiore di trovare un impiego e di avere una carriera di successo.

Apprendistato di primo livello: la porta d’ingresso al mondo del lavoro

Il primo livello dell’apprendistato è una forma di contratto lavorativo per i giovani tra i 15 e i 25 anni che vogliono ottenere dei diplomi professionali. Tutte le regole sono scritte nel D.Lgs. 81/2015 e nel D.I. 12 ottobre 2015. Il Ministero del Lavoro ha spiegato tutto nella circolare numero 12 del 6 giugno 2022. E poi ha emesso dei chiarimenti sulla disciplina dell’apprendistato di primo livello, seguendo le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea, che ci dicono di potenziare i “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.

Nella nota 1369 dell’ispettorato nazionale del lavoro, datata 7 agosto 2023, ci sono delle indicazioni specifiche sull’apprendistato di primo livello, mentre nella circolare ministeriale del 6 giugno 2022 è spiegato molto bene come applicare le regole, anche se le regioni e le province autonome possono cambiare qualche requisito.

Insomma, l’apprendistato di primo livello è per i giovani che vogliono imparare qualcosa di utile mentre lavorano.

Grazie alla solida regolamentazione e alle indicazioni degli esperti, è possibile transitare senza grandi sobbalzi dal mondo scolastico a quello lavorativo.

Il Ministero, in linea con le disposizioni del D.M. del 12 ottobre 2015, richiama l’attenzione sul fatto che, nel contratto di apprendistato di primo grado, l’apprendista assume un ruolo doppio, sia di studente che di lavoratore.

Mediante un’esperienza pratica sul campo, questo tipo di contratto prevede un percorso formativo che integra le competenze acquisite sia nell’istituto di formazione che nell’azienda.

Un uomo spiega a una ragazza guardando un progetto
Foto | Robert Kneschke @Canva – lamiapartitaiva.it

Le dimensioni “formativa” e “lavorativa” del contratto non devono essere considerate alternative, ma complementari, nel costituire lo status dell’apprendista nel suo insieme:

  • Il contratto ha come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio, valido per l’adempimento dell’obbligo di istruzione e per il diritto-dovere all’istruzione e formazione;
  • I giovani in obbligo di istruzione e/o con il diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stabilire un rapporto di lavoro solo tramite il contratto di apprendistato di primo livello.

Da ciò deriva che:

  • Per lo svolgimento dell’attività lavorativa, all’apprendista viene corrisposta una retribuzione e relativa contribuzione, secondo quanto previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro
  • tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria, tra cui:
    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
    b) assicurazione contro le malattie;
    c) assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia;
    d) tutele per la maternità;
    e) assegno familiare;
    f) assicurazione sociale per l’impiego.
  • Per le ore di formazione esterna, svolte presso l’istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo.
  • Per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, viene riconosciuto all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella spettante, salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi
  • Al pari di tutti gli altri lavoratori, godono di una tutela assicurativa completa, esclusiva e obbligatoria, che copre tutte le eventualità, compreso l’infortunio in itinere.

Apprendistato di primo livello: un’esperienza formativa che farà la differenza

Il Ministero, in relazione all’apprendistato di primo livello, fornisce ulteriori specifiche riguardanti alcuni aspetti particolari.

È possibile stipulare un contratto di apprendistato di primo livello anche per i familiari che svolgono un’attività non occasionale per conto del coniuge, del parente o del affine. Tuttavia, è importante tenere presente che l’onere della prova della subordinazione nei confronti del datore di lavoro permane.

L’apprendista può essere assunto presso un’azienda che ha sede in una regione diversa da quella dell’istituto formativo. Tuttavia, per quanto riguarda la formazione, bisogna fare riferimento alle disposizioni della regione in cui l’istituto ha la sua sede.

Il termine del periodo formativo corrisponde alla data di pubblicazione dei risultati dell’esame finale, che l’istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati tramite Pec. Questo permette al datore di lavoro di provvedere eventualmente alla proroga o alla trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.

È fondamentale che il datore di lavoro e l’istituzione formativa garantiscano la trasparenza nella documentazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista. È inoltre necessario fare un corretto utilizzo del dossier individuale per la certificazione delle competenze. La circolare fornisce in allegato dei fac simili di scheda, protocollo datore-scuola, progetto formativo, dossier di valutazione e griglia di valutazione.

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