Assenza prolungata al lavoro: il dipendente deve sottoporsi a visita, ultimi chiarimenti del Ministero del Lavoro

Attenzione ai chiarimenti del MIL in caso di assenza prolungata dal lavoro: quando è necessaria la visita medica obbligatoria.

L’assenza dal lavoro è regolamentata da una serie di norme e quando essa avviene per motivi di salute possono essere previsti anche specifici controlli a domicilio per accertarsi che effettivamente la ragione della momentanea interruzione dell’attività lavorativa sia quella comunicata.

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Assenza prolungata da lavoro e obbligo visita medica, i chiarimenti del Ministero (lamiapartitaiva.it)

Ma come queste regole funzionano nel caso in cui l’assenza dal proprio posto di lavoro sia prolungata ovvero duri molti giorni o addirittura settimane o mesi? Ecco cosa dice la legge e, soprattutto, quando è necessario effettuare una visita medica obbligatoria sulla base dei recenti chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Assenza prolungata dal lavoro e visita medica, quando è obbligatoria

Nel documento reso noto dal MIL viene specificato quando è prevista la cosiddetta sorveglianza sanitaria per i lavoratori che osservano un periodo prolungato di lontananza dal luogo di lavoro. Nella fattispecie viene fornita una risposta esplicita ad un altrettanto esplicito quesito proveniente dall’Università degli Studi di Milano e relativo alla disposizione del Testo Unito sulla sicurezza e facente capo al Decreto Legge 81 del 2008 e, nello specifico, all’articolo 41 comma 2 lett. e-ter.

Si richiedeva cioè un chiarimento in merito al fatto che un soggetto debba o meno essere visitato trascorsi 60 giorni di assenza per malattia e questo anche nel caso non risulti esposto ad alcun rischio lavorativo di tipo chimico, biologico, meccanico o legato all’uso di videoterminali.

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Visita medica dopo 60 giorni di assenza per malattia: chi deve farla (lamiapartitaiva.it)

Al quesito è stata fornita chiara risposta dal Ministero la cui commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha specificato che i lavoratori che devono essere sottoposti a visita medica in seguito ad un’assenza per malattia superiore ai due mesi sono esclusivamente quelli a sorveglianza sanitaria.

Entrando nel merito viene infatti spiegato che l’articolo numero 41 del Testo Unico stabilisce la necessità della sorveglianza sanitaria nei soli casi indicati dalla normativa oppure, qualora il medico competente ritenga che possa esservi una correlazione con i rischi lavorativi, dietro richiesta del lavoratore.

La visita medica dovrà essere effettuata prima del rientro al lavoro e allo scopo di andare a verificare l’idoneità della mansione. Il Ministero ha a tal proposito ricordato che l’argomento è stato affrontato di recente anche dalla giurisprudenza di legittimità con due specifiche sentenze, la 7566 del 27 marzo 2020 e la 29756 del 2022.

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