Attestazione di alternativa liquidatoria: non obbligatoria ma essenziale per la buona fede nelle trattative secondo l’art. 4 CCII

Franco Sidoli

17 Luglio 2026

«La buona fede non è mai solo un’idea astratta.» Nel cuore delle trattative contrattuali, questo principio si fa sentire forte, come una bussola che orienta le parti verso un accordo leale e trasparente. Non si tratta di parole vuote o di formule da manuale: la buona fede agisce concretamente, plasmando ogni fase del negoziato. La cosiddetta “funzione conformativa” gioca un ruolo chiave, perché alimenta la fiducia reciproca, quella base indispensabile su cui si costruisce ogni contratto secondo il Codice Civile italiano. Senza questo presupposto, tutto rischia di vacillare.

Articolo 4 del Codice Civile: la buona fede che detta le regole del gioco

L’articolo 4 del Codice Civile, soprattutto nel contesto delle trattative, punta a garantire equità e correttezza tra chi cerca di trovare un’intesa. Qui si dice chiaro e tondo che ogni parte deve agire con lealtà e trasparenza, evitando comportamenti che possano danneggiare ingiustamente l’altra. Non è solo un invito morale: si tratta di un obbligo giuridico che incide direttamente su come si svolgono le trattative.

La funzione conformativa, in questo quadro, assume un ruolo chiave: fissa un modello di comportamento a cui tutti devono attenersi. La buona fede non è un’idea vaga, ma una regola concreta che orienta le relazioni tra le parti, mettendo dei limiti precisi, soprattutto nella fase che precede la firma del contratto. Per esempio, nascondere intenzionalmente informazioni importanti può essere considerato una violazione grave, capace di mettere in discussione la validità dell’accordo finale.

Come la funzione conformativa influenza le trattative

La funzione conformativa fa da bussola sia per le azioni delle parti durante le trattative, sia per il giudizio dei tribunali quando si tratta di valutare comportamenti scorretti. Stabilisce un modello chiaro di correttezza da rispettare, diventando il metro con cui si misurano eventuali dispute.

In pratica, spinge le parti a comportarsi secondo le legittime aspettative dell’altra, tenendo conto del contesto e della natura dell’accordo. Se durante la trattativa qualcuno induce in errore o nasconde elementi essenziali per il consenso, può essere chiamato a rispondere davanti a un giudice per violazione della buona fede.

Ma non è tutto: questa funzione regola anche come le parti devono scambiarsi informazioni e comunicare le proprie intenzioni. Questo crea le basi per un dialogo trasparente, che riduce il rischio di fraintendimenti e liti future.

Il peso concreto della buona fede nella giurisprudenza odierna

Negli ultimi anni, l’articolo 4 e la funzione conformativa hanno assunto un ruolo sempre più importante nelle sentenze italiane. I tribunali non vedono più la buona fede solo come un valore etico, ma come uno strumento reale per proteggere chi si siede al tavolo delle trattative.

Spesso, valutando la condotta delle parti secondo questo principio, i giudici hanno annullato accordi o modificato obblighi contrattuali, dimostrando che la funzione conformativa è molto più di un obbligo formale: è una garanzia concreta di sicurezza e prevedibilità nei rapporti commerciali.

Anche la prassi mostra una crescente attenzione alla fase precontrattuale, spesso sottovalutata ma decisiva per costruire rapporti affidabili e duraturi. In questo scenario, l’articolo 4 e la funzione conformativa si confermano centrali, offrendo un quadro normativo solido e allo stesso tempo flessibile per le relazioni di oggi.

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