Iper-ammortamenti 4.0 per beni immateriali: guida ai limiti e criticità della deduzione al 50%

Sonia Rinaldi

24 Gennaio 2026

Milano, 24 gennaio 2026 – Le imprese che vogliono approfittare della deduzione fiscale sulle spese per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi, come previsto dall’articolo 103 del TUIR, devono fare i conti con un limite preciso: si può dedurre al massimo il 50% del costo sostenuto. È una regola in vigore da qualche anno, ma come spiegano gli esperti contabili interpellati da alanews.it, genera ancora molti dubbi tra amministratori e responsabili amministrativi, soprattutto nelle piccole e medie aziende.

Deduzione al 50%: cosa dice davvero l’articolo 103 del TUIR

Il cuore della questione, secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), è che si può dedurre solo metà della spesa per certi beni, quelli usati nell’attività produttiva — in pratica macchinari, attrezzature e impianti. Un esempio pratico: su un investimento di 100 mila euro per un macchinario nuovo, la parte deducibile ai fini dell’imposta sul reddito d’impresa non può superare i 50 mila euro.

Il legislatore ha pensato a questo meccanismo per aiutare le imprese a rinnovare i loro strumenti senza però pesare troppo sulle casse dello Stato. La norma è ormai abbastanza conosciuta, ma come sottolinea Giuseppe Ricciardi, commercialista a Monza, “restano frequenti dubbi su quali beni siano ammessi e su come calcolare esattamente il limite”.

Quali beni rientrano nella deduzione e quali no

Secondo l’interpretazione più comune dell’Agenzia delle Entrate, il beneficio riguarda solo i beni inseriti tra le immobilizzazioni materiali — cioè quelli destinati a durare nel tempo e usati nell’attività d’impresa. Restano esclusi i beni di consumo o quelli con vita breve. Ma non sempre è tutto così chiaro: spesso ci sono casi “grigi”, quando i beni hanno un uso misto o non si capisce bene come classificarli nel bilancio.

“Spesso le aziende ci chiedono se certi arredi o dispositivi informatici possono rientrare,” racconta Ricciardi, “ma senza una lista precisa conviene valutare ogni caso alla luce della normativa e degli ultimi chiarimenti fiscali.”

Quando scatta la deduzione: tempi e modalità

Un altro punto caldo riguarda il momento in cui si può effettivamente applicare la deduzione. Di solito il beneficio fiscale parte dall’anno in cui il bene viene consegnato e messo in funzione; non basta solo averlo ordinato o versato un acconto. Tuttavia, negli acquisti fatti a cavallo tra due anni fiscali restano dubbi pratici.

Il Ministero dell’Economia sta valutando nuovi chiarimenti operativi, anche grazie alle segnalazioni arrivate dai revisori legali. Intanto l’Agenzia delle Entrate raccomanda di conservare con cura tutta la documentazione che attesti la consegna e l’inizio dell’uso dei beni.

Dubbi frequenti e casi concreti

Sul tavolo restano diverse domande aperte: cosa succede se un bene viene venduto prima che finisca il periodo di ammortamento? E se viene usato sia per scopi aziendali sia privati — la cosiddetta “utilizzazione promisqua” — come si calcola la deduzione? Gli esperti invitano alla prudenza: “La regola base è che si può dedurre solo se si dimostra chiaramente l’uso aziendale,” spiega la consulente fiscale Laura Medici. Qualsiasi cambio rispetto all’uso iniziale va comunicato subito all’Agenzia delle Entrate.

Cosa aspettarsi nel 2026 e consigli pratici

Con la legge di bilancio ancora in discussione nelle Camere non sono previste modifiche immediate al regime attuale. Gli operatori consigliano alle imprese di tenersi aggiornate su eventuali novità interpretative e di rivedere periodicamente le proprie procedure per evitare errori formali o sostanziali.

Insomma, la deduzione al 50% prevista dall’articolo 103 del TUIR resta un’opportunità concreta ma da maneggiare con cura. Fondamentale farsi seguire da consulenti aggiornati e conservare tutta la documentazione utile a superare eventuali controlli fiscali. Solo così – come raccontano diversi imprenditori lombardi – “la deduzione resta un vantaggio, non una fonte di problemi.”

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