Quali differenze ci sono tra ASD e SSD?

Vediamo quali sono le principali differenze che distinguono le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dalle società sportive dilettantistiche (SSD). Come sono state modificate dalla recente riforma dello sport e a quali leggi e norme devono sottostare? Approfondiamo insieme

 

ASD e SSD. Due sigle simili, ma per nulla interscambiabili.

Non tutti sanno, infatti, che in Italia esiste un distinguo netto tra le associazioni sportive dilettantistiche (le ASD, ndr) e le società sportive dilettantistiche (le SSD, ndr).

Ognuna di queste due categorie è chiamata a rispettare parametri differenti e a sottostare ad alcune norme e leggi specifiche, alcune delle quali sono mutate profondamente a seguito della recente formulazione della riforma dello sport Dlgs 36/2021 e dei decreti correttivi a essa collegati.

Importante è, quindi, capire quali sono i punti di contatto e quali le radicali differenze esistenti tra ASD e SSD. Facciamolo insieme.

Cosa sono le associazioni sportive dilettantistiche

Con la sigla ASD si indicano le associazioni sportive dilettantistiche, le quali sono essenzialmente delle organizzazioni che vedono il coinvolgimento di più persone che decidono di associarsi stabilmente tra loro.

Giocatore di calcio impegnato in una rimessa laterale
Immagine | Unsplash @SyedAli – Lamiapartitaiva.it

Il gruppo di gente che appartiene a una determinata ASD si accorda, quindi, al fine di creare una struttura che possa portare alla realizzazione pratica di un interesse comune, ovvero la gestione di una o più attività sportive.

Il tutto, senza avere alcun scopo di lucro e con finalità che vengono indicate come di “natura ideale”, ovvero praticate in forma dilettantistica.

È fondamentale sapere che ogni ASD è chiamata a rispettare delle caratteristiche specifiche, oltre che delle norme e delle leggi.

Ciò vale sia nella fase di costituzione di un’associazione sportiva dilettantistica che nella susseguente sua gestione.

È giusto anche ricordare che le ASD possono godere di diverse agevolazioni fiscali.

Da un punto di vista giuridico, le associazioni sportive dilettantistiche possono, quindi, essere definite come degli enti non commerciali di tipo associativo, la cui unica finalità è la promozione sportiva dilettantistica.

La responsabilità patrimoniale è dei soggetti coinvolti nell’associazione e che agiscono in nome e per conto di essa.

Le ASD prevedono, inoltre, un’organizzazione e una partecipazione democratica all’amministrazione e alla gestione dell’associazione.

Cosa sono le società sportive dilettantistiche

Un discorso in parte differente deve essere fatto per le SSD, sigla che indica le società sportive dilettantistiche.

Esse, in ambito giuridico, sono considerate una speciale categoria di società di capitali, ovvero delle srl o delle soc. coop.

Anche le SSD si caratterizzano per essere società senza fine di lucro e che esercitano meramente un’attività sportiva dilettantistica.

Opportuno è sottolineare come le SSD e le ASD godano dello stesso regime fiscale di favore, ovviamente sempre a fronte del rispetto di determinati requisiti statutari e di gestione.

Formare una SSD non è come formare una ASD, infatti, poiché a variare è la dimensione dell’associazione, così come la sua organizzazione e la sua gestione, oltre che il rischio d’impresa e l’autonomia patrimoniale.

Una SSD può essere, quindi, riassunta come una società di capitali, la cui finalità è la promozione sportiva dilettantistica e non uno scopo di lucro.

L’autonomia patrimoniale e le responsabilità dei soci sono limitate al capitale conferito alla società, mentre è prevista un’organizzazione e la partecipazione capitalistica all’amministrazione e alla gestione.

Giocatrici di pallavolo, fanno parte di una asd o di una ssd?
Immagine | Unsplash @Vince Fleming – Lamiapartitaiva.it

ASD e SSD in Italia

In Italia, sia le ASD che le SSD devono ottenere obbligatoriamente il riconoscimento sportivo dal CONI (il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ndr) per poter godere delle agevolazioni previdenziali e fiscali previste dalla legge.

Come avviene, quindi, tale riconoscimento?

In pratica, risulta necessaria l’iscrizione dell’associazione o della società in un apposito registro informatico, tramite le Federazioni Sportive Nazionali (FNS), le Discipline Sportive Associate (DSA) o gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) ai quali la specifica ASD o SSD è affiliata.

Ovviamente, anche ciascuno di questi altri enti deve essere a sua volta riconosciuto dal CONI.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è, infatti, l’unico organismo che nel Belpaese è deputato alla certificazione della effettiva attività sportiva svolta da una qualsivoglia associazione o società dilettantistica.

C’è, però, di più.

Il Dlgs 39/2021 ha introdotto il RAS, ovvero il Registro delle Attività Sportive.

Esso è on-line dal 31 agosto 2022 ed è tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il tramite di Sport e Salute spa.

Stando all’art.2 co.1, lett. a del decreto appena citato, “tutte la ASD e le SSD affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, devono necessariamente svolgere un’attività dilettantistica, formativa, didattica e di preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, senza alcun scopo di lucro, così da poter essere iscritte al RAS”.

Criteri che devono, poi, essere rispettati anche successivamente, così da poter mantenere attiva e valida l’iscrizione a questo registro. Un aspetto da non sottovalutare assolutamente.

Fare parte del RAS è, infatti, un requisito necessario al fine di accedere ai vari benefici fiscali – e non – previsti dalla legge italiana.

Importante: lo statuto delle ASD e delle SSD che hanno intenzione di iscriversi al RAS e di restare poi in tale registro “deve obbligatoriamente prevedere l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica”.

Questo è quanto espresso dall’art.7, co.1, lett. b del Dlgs 36/2021.

Esistono, però, anche delle ulteriori casistiche da tenere presenti.

L’art.9, co.1 del Dlgs 36/2021, per esempio, prevede che “i sodalizi sportivi dilettantistici possano esercitare attività diverse da quelle principali, sportive, a condizione che lo statuto lo consenta e che abbiano carattere straordinario e strumentale rispetto all’attività principale”.

Ciò vale, quindi, per tutte quelle attività di carattere commerciale connesse allo svolgimento della pratica sportiva e il cui fine è quello di reperire le risorse finanziarie necessarie per mantenere attiva l’associazione o la società dilettantistica.

Anche in questo caso è necessario, però, rispettare alcuni parametri.

Essi sono stati stabiliti dal decreto ministeriale n.107 del 19 maggio 2021 e permettono di distinguere le attività secondarie da quella principale.

Come? Attraverso il rispetto di una di queste due condizioni:

– I ricavi relativi alle attività secondarie non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente (sia che si tratti di ASD che di SSD).
– I ricavi relativi alle attività secondarie non devono essere superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente (sia che si tratti di ASD che di SSD).

È importante sottolineare come nel computo totale non siano comprese anche le entrate derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di diritti e indennità relativi agli atleti, rapporti pubblicitari e provenienti dalla gestione delle strutture e degli impianti collegati alla ASD o alla SSD.

Questo è quanto scritto nell’art.9, co. 1-bis del Dlgs 36/2021.

Il mancato rispetto di anche un solo statuto indicato comporterebbe la non iscrivibilità al RAS per tutti quegli enti di nuova costituzione e la cancellazione dal registro per quelli già presenti in esso.

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