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Revocatoria e massa creditoria: perché l’efficacia resta relativa in ambito restitutorio

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Franco Sidoli

Roma, 22 dicembre 2025 – È tornato sotto i riflettori il fisiologico effetto restitutorio legato all’accoglimento di una revocatoria, dopo la recente sentenza della Corte d’Appello di Roma del 17 dicembre. Il caso in questione riguarda una società di capitali coinvolta in una procedura fallimentare che, poco prima del fallimento, aveva trasferito alcuni immobili. Il curatore aveva chiesto la revocatoria; il tribunale di primo grado aveva dato ragione alla società acquirente, ma in appello la decisione è stata capovolta, imponendo l’applicazione dell’effetto restitutorio.

Effetto restitutorio: che cosa significa davvero

Il codice civile italiano consente al curatore di impugnare quegli atti compiuti dal fallito che danneggiano i creditori tramite l’azione revocatoria. L’“effetto restitutorio” scatta quando il giudice accoglie la richiesta: il bene trasferito – spesso un immobile, un’azienda o denaro – deve tornare nella massa fallimentare. La Corte d’Appello di Roma, nella sentenza depositata il 17 dicembre alle 14:30, ha sottolineato che “l’effetto restitutorio non è una punizione, ma la conseguenza naturale della dichiarazione di inefficacia dell’atto”.

Per chi lavora nel settore non è una novità. Tuttavia, come spiega l’avvocato Lorenzo Brighi, legale della società acquirente, “quando si parla di trasferimenti immobiliari di alto valore, l’impatto concreto può essere notevole. Non solo per gli aspetti patrimoniali, ma anche per quelli fiscali e gli effetti sugli estranei”. Brighi aggiunge: “Fino ad oggi le sentenze italiane seguono la linea consolidata della Cassazione”.

Il percorso giudiziario e le reazioni

Nel caso romano, l’azione revocatoria è partita dal curatore fallimentare a gennaio 2024, pochi mesi dopo il fallimento della società venditrice. In primo grado, dopo sei udienze tra febbraio e giugno 2024, il tribunale ha respinto la richiesta del curatore perché mancava la prova che l’acquirente fosse consapevole dello stato di insolvenza.

La Corte d’Appello ha invece visto le cose diversamente. Ha trovato “diversi indizi”, come i rapporti precedenti tra venditore e acquirente e alcune anomalie nei pagamenti. L’avvocato Brighi ammette: “Non ci aspettavamo questo ribaltamento. Ora valuteremo se andare in Cassazione”. Il curatore Giovanni Della Porta si è detto invece “soddisfatto per una decisione che tutela i creditori”.

Aspetti tecnici e dubbi aperti

Gli esperti sentiti da alanews.it spiegano che il fisiologico effetto restitutorio coinvolge anche terzi acquirenti dei beni revocati. La dottoressa Chiara Minetti dell’Università La Sapienza chiarisce che “è fondamentale distinguere tra chi ha comprato in buona fede e chi era consapevole della situazione”. La legge offre qualche tutela a chi ha rivenduto il bene a un soggetto estraneo al fallimento, ma è un margine stretto.

Minetti ricorda inoltre che “solo in pochi casi il terzo sub-acquirente può opporsi validamente. Nella maggior parte delle situazioni l’effetto restitutorio lo riguarda comunque”. E per gli operatori economici è un segnale chiaro a muoversi con cautela: secondo i dati della Camera di Commercio di Roma, negli ultimi 12 mesi si sono contati oltre 120 procedimenti di revocatoria immobiliare nel distretto capitolino.

Cosa aspettarsi da qui in avanti

Per molti professionisti – avvocati e consulenti – questa nuova attenzione all’effetto restitutorio con accoglimento della revocatoria richiede più prudenza nelle trattative immobiliari e nelle operazioni societarie. A pochi giorni dalla chiusura dell’anno giudiziario arrivano richieste di chiarimenti al Ministero della Giustizia.

Ieri pomeriggio fonti ministeriali hanno fatto sapere che sono in fase di studio linee guida per uniformare le prassi dei tribunali, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei terzi acquirenti e gli effetti sui creditori. Si parla anche di una possibile circolare interpretativa attesa nei primi mesi del 2026. Nel frattempo resta fermo un punto: quando un atto viene revocato nel corso di una procedura concorsuale, il bene torna indietro. Solo così si può capire davvero cosa significhi nella pratica italiana il “effetto restitutorio”.

Franco Sidoli

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